Ottemperanza al giudicato e Carta docente senza formula esecutiva (TAR Lombardia n. 588 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale rappresentato da una sentenza del giudice ordinario è azionabile anche in assenza di apposizione della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 all’art. 475 cod. proc. civ. e all’art. 115 cod. proc. amm.. Il ricorso ex art. 112 cod. proc. amm. è fondato quando il titolo è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione. Il TAR accerta l’inadempimento, condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione entro un termine e nomina, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi. Il commissario, se interno alla struttura debitrice, opera senza compenso.

Il Fatto

Il ricorrente agisce davanti al TAR Lombardia, ai sensi degli articoli 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 13 dell’11 gennaio 2024. Con quel provvedimento il giudice del lavoro ha accertato il diritto del docente a conseguire il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, nell’importo di € 500,00 annui, e ha condannato il Ministero a mettere a disposizione le relative somme.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e non è stata appellata, così acquisendo definitività. È decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo. Il Ministero è rimasto inerte, pur essendosi costituito con atto di mero stile. Di qui la domanda di condanna all’esecuzione e, in caso di perdurante inadempimento, di nomina del commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene il ricorso fondato e muove dalla questione dell’ammissibilità del titolo. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato anche se priva dell’apposizione della formula esecutiva. Il Collegio richiama l’effetto della Riforma Cartabia: il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., rendendo non più necessaria la formula per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

Superato lo snodo dell’ammissibilità, il TAR verifica le condizioni sostanziali. Risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, nel quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti che comportino obblighi di pagamento.

Il Collegio rileva quindi integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel giudizio non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.

Ne segue l’accoglimento del ricorso e la condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta entro i novanta giorni successivi alla comunicazione, nominato nel Direttore generale per il personale scolastico, o in un dirigente delegato. Il commissario darà corso al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente, potendo ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione, non è previsto alcun compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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