Decontribuzione sud non spettante per incongruità dell’offerta nel secondo semestre 2024 (TAR Campania n. 1885 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di verifica dell’anomalia dell’offerta, il beneficio della decontribuzione sud può essere conteggiato nel costo della manodopera solo per i contratti di lavoro subordinato stipulati entro il termine previsto dalla proroga autorizzata dalla Commissione europea e chiarita dall’INPS con circolare n. 82/2024. Il concorrente che ometta di computare correttamente l’incidenza degli sgravi fiscal-contributivi assume su di sé il rischio della non sostenibilità dell’offerta, in applicazione dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante valuta legittimamente i giustificativi aggiornati senza sovrapporli a quelli resi in epoca precedente, quando il beneficio era ancora invocabile, e non è tenuta a informare l’operatore economico della sopravvenuta disciplina di dettaglio, rientrando nel criterio di diligenza professionale l’onere di verificare i presupposti delle agevolazioni dichiarate.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla gara indetta da So.Re.Sa. s.p.a. per l’affidamento dei servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Campania, risultando prima graduata per scorrimento nel lotto n. 8 con un ribasso del 31,94% rispetto alla base d’asta.

All’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, il RUP proponeva l’esclusione per incongruità dell’offerta e il Direttore Generale adottava la determina n. 182 del 29.07.2024. La società impugnava gli atti davanti al TAR Campania, deducendo che la tabella posta a fondamento dell’esclusione sarebbe frutto di una lettura non combinata dei giustificativi e che il RUP non avrebbe considerato l’impatto degli sgravi, in particolare della decontribuzione sud, rappresentata nei primi chiarimenti. Chiedeva l’annullamento, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e, in subordine, il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla confutazione dell’assunto centrale del ricorso, secondo cui ai primi giustificativi sarebbero dovuti essere aggiunti gli importi della decontribuzione sud indicati in sede di chiarimenti successivi. Il Tribunale rileva, in primo luogo, un dato non contestato: l’impossibilità di fruire ulteriormente del beneficio per il secondo semestre 2024.

La proroga del beneficio, autorizzata dalla Commissione europea con decisione del 25 giugno 2024 sino al 31 dicembre 2024, è stata chiarita dalla circolare INPS n. 82 del 17.07.2024 nel senso dell’applicazione esclusiva ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. Alla data del 19.07.2024, quando la ricorrente ha reso gli ulteriori chiarimenti, tale sbarramento temporale era già superato. Per il personale da assumere per la commessa, in data successiva al 30 giugno 2024, l’operatore economico non avrebbe potuto godere dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 161, legge n. 178/2020.

Da ciò deriva la correttezza dell’operato del RUP, che ha esaminato il riepilogo complessivo sul costo della manodopera depositato il 23.07.2024 senza sovrapporlo al riscontro del 3 aprile 2024, reso in un momento in cui il beneficio era ancora conteggiabile e la circolare INPS non era intervenuta. Il criterio di diligenza professionale esclude poi che assuma rilievo dirimente la doglianza sulla mancata informazione circa la sopravvenuta circolare, così come non è concludente il rilievo che l’omessa indicazione dell’abbattimento non sarebbe stata rappresentata perché non richiesta dalla stazione appaltante. Il dato sostanziale resta la non invocabilità del beneficio.

Quanto alle censure sulla presunta lesione del contraddittorio procedimentale, agitate per la prima volta nella memoria del 30.12.2024, il Collegio le ritiene non persuasive: il procedimento è stato caratterizzato da diverse richieste di chiarimenti tutte incentrate sul costo della manodopera, come prevedibile in un appalto labour intensive. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese in ragione dei profili di peculiarità della controversia e della durata della procedura evidenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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