Accesso civico generalizzato e difensivo: legittimo il diniego opposto su richiesta massiva (TAR Lazio n. 15675 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso che individui in modo puntuale i documenti richiesti e ne delimiti il perimetro soggettivo e oggettivo non è generica né massiva, e non integra un inammissibile controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Il diniego opposto dall’amministrazione è illegittimo sia sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, non ricorrendo alcuna delle esclusioni tassative di cui all’art. 5-bis, sia sotto quello dell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, essendo sufficiente il nesso di strumentalità tra documentazione e situazione da tutelare, senza che l’amministrazione possa svolgere valutazioni anticipate sull’influenza o decisività del documento. L’opposizione del controinteressato deve essere supportata da allegazioni specifiche sulle ragioni di riservatezza, non essendo sufficiente un rifiuto apodittico.

Il Fatto

Il Ministero dell’Agricoltura indiceva la procedura per l’accesso ai contratti di filiera (V Bando Filiera). La ricorrente, capofila di un raggruppamento, presentava domanda e si collocava in posizione non finanziabile della graduatoria definitiva. Impugnava gli atti della procedura; nelle more sopravveniva una nuova misura su fondi PNRR, la cui disciplina veniva impugnata con motivi aggiunti poi rinunciati.

Per reperire documentazione utile alla difesa, la ricorrente presentava in data 08.04.2026 un’ulteriore istanza di accesso avente ad oggetto le proposte definitive dei primi 44 classificati, i relativi atti di approvazione e i contratti di filiera stipulati. Decorso inutilmente il termine, si formava il silenzio-diniego; seguiva il diniego espresso del 14.05.2026, che qualificava l’istanza come esplorativa, generica e massiva. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo distinguendo l’accesso civico generalizzato dall’accesso documentale. Il primo, introdotto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, consente a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza limiti di legittimazione soggettiva né oneri motivazionali. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 10/2020, il TAR lo qualifica come “terza generazione” del diritto di accesso, espressione di un right to know distinto dal paradigma del need to know proprio dell’accesso difensivo.

La regola dell’accessibilità è temperata dalle eccezioni tassative dell’art. 5-bis e dalla possibilità di escludere l’accesso per richieste manifestamente onerose o sproporzionate, secondo la Circolare FOIA n. 2/2017 e Cons. Stato n. 5702/2019. Nel caso concreto, l’istanza non è indeterminata, perché circoscrive i documenti ai soli primi 44 classificati su 309 partecipanti; non è massiva, perché il rinvenimento è agevolato dalla specifica individuazione; non è generica, perché dettaglia proposta, approvazione e contratto.

Quanto all’eccezione del carico di lavoro, il Collegio la ritiene smentita dalla circostanza che l’accesso del 04.03.2026, relativo a quasi 250 soggetti, si era esaurito in trenta minuti. Anche l’opposizione della controinteressata è rigettata: essa non allega informazioni specifiche sulle ragioni del diniego né individua analiticamente le informazioni industriali suscettibili di sfruttamento economico.

Il ricorso è accolto anche sotto il profilo dell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Richiamando la Adunanza plenaria n. 4/2021, il TAR ribadisce che l’amministrazione e il giudice non devono svolgere valutazioni anticipate sull’influenza o decisività del documento, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive. La ricorrente ha collegato la richiesta alla necessità di argomentare le censure del giudizio di appello pendente, dimostrando la strumentalità dell’istanza.

Il diniego è pertanto annullato; il Ministero è condannato all’ostensione entro trenta giorni, previa instaurazione del corretto contraddittorio con la controinteressata e ferma la prevalenza dell’accesso difensivo, con bilanciamento delle esigenze di riservatezza industriale. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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