Revisione prezzi nei contratti di durata: diritto pieno e incondizionato dell’affidatario (TAR Puglia n. 616 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi ad esecuzione periodica o continuativa, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce all’affidatario un diritto alla revisione prezzi pieno e incondizionato, senza limiti temporali e senza sottoposizione a condizioni o termini di decadenza. La norma ha carattere speciale e imperativo e si applica in via diretta anche in contrasto con previsioni pattizie o della lex specialis di tenore difforme, operando l’inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 c.c., con nullità delle clausole contrarie. Le controversie relative alla clausola di revisione e al relativo provvedimento applicativo rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a., comprese quelle sul quantum debeatur, salvo che la richiesta si configuri come mero adempimento di una previsione contrattuale puntualmente determinata nell’an e nel quantum.
Il Fatto
Una società affidataria di servizi di pulizia per istituti scolastici stipulava con la centrale di committenza la convenzione quadro e, tramite l’ordinativo principale del 30 dicembre 2013 e un successivo atto aggiuntivo del 25 settembre 2018, eseguiva il servizio per un istituto scolastico. Nel settembre 2023 la società chiedeva il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo da settembre 2018 a febbraio 2020, allegando le fatture emesse e il conteggio.
L’amministrazione respingeva la fattura tramite il sistema di interscambio. La società ricorreva allora davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla revisione, la condanna al pagamento dell’importo di € 2.044,00 oltre IVA e gli interessi moratori. Le amministrazioni intimate eccepivano il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di giurisdizione. La materia della revisione prezzi nei contratti pubblici rientra nell’alveo della giurisdizione esclusiva, ove si conoscono diritti soggettivi e interessi legittimi. L’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. ricomprende espressamente le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.
Il Tribunale richiama la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019, che ha ritenuto restrittiva l’interpretazione del perimetro della giurisdizione esclusiva, e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3160/2019, secondo cui la giurisdizione esclusiva in materia ha portata ampia e generale, superando la distinzione tra an e quantum. Richiama inoltre TAR Puglia, Lecce, n. 763/2020 e TAR Liguria n. 196/2020.
La deroga a favore del giudice ordinario opera solo quando l’istanza di pagamento costituisca richiesta di mero adempimento a una previsione contrattuale puntualmente disciplinata nell’an e nel quantum (Cass. SS.UU. n. 3935/2022, n. 21990/2020). Il caso concreto sfugge all’eccezione, perché si controverte anche del quantum debeatur.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la legge di gara e osserva che l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 riconosce il diritto alla revisione senza limiti temporali né decadenze. La norma, speciale e imperativa, prevale su clausole difformi, con nullità delle stesse (Cons. Stato n. 4985/2018, C.G.A.R.S. n. 136/2018). Il ricorso è pertanto accolto quanto al diritto alla revisione per il periodo indicato. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, escludendosi la più favorevole decorrenza invocata dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza verso il Ministero e l’Istituto, con compensazione verso la centrale di committenza.
Nota della Redazione
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