Accesso agli atti detenuti ma non formati dalla P.A. e segreto istruttorio (TAR Lazio n. 628 del 12.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), e comma 6, della legge n. 241/1990, oggetto del diritto di accesso sono tutti i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, anche se formati da altre amministrazioni, quando costituiscano atti endoprocedimentali o comunque connessi alla vicenda oggetto della controversia. L’esistenza di un’indagine penale non determina di per sé la non ostensibilità di tutti gli atti connessi ai fatti oggetto di indagine: la sottrazione all’accesso riguarda solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen. Gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell’esercizio dell’attività istituzionale restano atti amministrativi anche quando riguardano attività di vigilanza e di accertamento di illeciti e non sono sottratti all’accesso per il solo inoltro di una denuncia all’autorità giudiziaria. È invece sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990 la comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di una porzione di immobile in San Felice Circeo, legittimata da un permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai precedenti proprietari. Il Comune le comunica l’avvio di un procedimento per l’annullamento in autotutela di quel permesso, richiamando una serie di atti presupposti.

La società presenta una memoria partecipativa e, contestualmente, un’istanza di accesso ai documenti richiamati: verbali di sequestro e di accertamento della Guardia di Finanza e dell’Ufficio Locale Marittimo, note del Ministero delle Infrastrutture e dell’Agenzia del Demanio, una relazione di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico comunale con nota integrativa e la comunicazione di notizia di reato. Il Comune respinge l’istanza. La società impugna il diniego chiedendo l’annullamento e l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, quarto comma, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in parte il ricorso, dichiarando illegittimo il diniego per tutti gli atti richiesti tranne la comunicazione di notizia di reato. Il Comune aveva fondato il rifiuto su due argomenti: l’estraneità soggettiva degli atti, perché formati da amministrazioni diverse, e la loro copertura da segreto istruttorio per il pendente procedimento penale.

Sul primo punto il Tribunale rileva che il Comune non ha mai negato di detenere i documenti. Richiamando TAR Roma, sez. II, n. 990 del 2024, afferma che non possono essere sottratti all’accesso gli atti formati da altre amministrazioni quando siano stabilmente detenuti dall’ente destinatario dell’istanza, in quanto atti endoprocedimentali o connessi alla vicenda. La titolarità formale dell’atto non incide sul diritto di accesso, che segue la disponibilità materiale del documento.

Sul secondo punto la Corte chiarisce la portata del segreto istruttorio. Richiamando TAR Napoli, sez. VIII, n. 696 del 2024, statuisce che l’indagine penale non implica di per sé la non ostensibilità di tutti gli atti connessi ai fatti indagati. La sottrazione opera solo per gli atti sequestrati e per quelli coperti dall’art. 329 cod. proc. pen. Gli atti amministrativi, anche di vigilanza e accertamento di illeciti, restano nella disponibilità dell’amministrazione finché non intervenga un provvedimento di sequestro.

Discorso diverso vale per la comunicazione di notizia di reato. Richiamando TAR Catania, sez. IV, n. 1364 del 2019, il Collegio distingue la denuncia presentata nell’esercizio di funzioni amministrative da quella trasmessa nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. Nel caso di specie la notizia di reato è stata trasmessa dalla Guardia di Finanza nel presumibile svolgimento di tali funzioni, per cui il diniego su questo atto è corretto.

Il Tribunale dichiara quindi l’illegittimità del diniego in parte qua e ordina al Comune di esibire i documenti richiesti, esclusa la notizia di reato, entro trenta giorni. Le spese sono compensate in ragione della parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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