Scorrimento delle graduatorie e obbligo di motivazione per il nuovo concorso (Cons. Stato n. 9489 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale per la copertura dei posti vacanti è lo scorrimento della medesima, a preferenza dell’indizione di un nuovo concorso. La disciplina positiva non attribuisce agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento, ma impone all’amministrazione che intenda determinarsi diversamente un rigoroso obbligo di motivazione della scelta derogatoria. Il nuovo concorso bandito durante la vigenza di una precedente graduatoria è pertanto illegittimo ove manchi una precisa e dettagliata giustificazione. L’azione di accertamento della perdurante validità della graduatoria, proposta in via preventiva e disancorata da atti amministrativi di segno contrario, è inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto, risolvendosi in una pronuncia su poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Alcuni candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, bandito il 30 giugno 2020 e pubblicata il 14 gennaio 2022, hanno impugnato davanti al TAR Lazio due bandi di concorso pubblicati il 28 e il 29 dicembre 2023, con i quali il Ministero dell’agricoltura e il Ministero della difesa avevano avviato nuove procedure per l’assunzione di personale dell’Area funzionari. I ricorrenti hanno chiesto anche l’annullamento dell’ultimo avviso di scorrimento e l’accertamento del permanere dell’efficacia della graduatoria in cui erano inseriti.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 5985 del 27 marzo 2024 resa ex art. 60 c.p.a., ha rigettato il ricorso, compensando le spese. I ricorrenti hanno proposto appello, affidato a cinque motivi, lamentando in particolare che i nuovi bandi fossero stati indetti quando la graduatoria era ancora efficace. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità dell’azione di accertamento riproposta in appello, invitando le parti a dedurre.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato concentra l’analisi sul dato temporale: i due concorsi sono stati indetti quando la graduatoria in cui gli appellanti figuravano come idonei era senza dubbio ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022. La circostanza, centrale per valutare la legittimità dei bandi, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione da parte dell’amministrazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in presenza di una graduatoria ancora efficace, la regola generale è lo scorrimento, a preferenza dell’indizione di un nuovo concorso. La disciplina positiva non assegna agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione, ma impone all’ente che si determini diversamente un rigoroso obbligo di motivazione della scelta derogatoria (richiamate Cons. Stato, Sez. III, n. 4524 del 2024, Sez. VII, n. 3855 del 2024 e Sez. IV, n. 5071 del 2019).
Gli appellanti hanno rimarcato proprio l’assenza, nei provvedimenti impugnati, di qualsiasi giustificazione della scelta di scavalcare la graduatoria. Tale criticità conduce all’illegittimità dei nuovi bandi del dicembre 2023, che devono essere annullati. Quanto all’interesse a ricorrere, l’annullamento restituisce ai ricorrenti quantomeno la chance di essere assunti, indipendentemente dalla prova dell’immediato conseguimento del bene della vita.
Diverse conclusioni valgono per l’azione di accertamento della vigenza della graduatoria fino al 27 dicembre 2025. Il Collegio la dichiara inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto: attraverso il riconoscimento della perdurante vigenza della graduatoria e dell’illegittimità dei bandi, gli appellanti vedono già soddisfatta la loro pretesa. L’azione di accertamento proposta in via preventiva, disancorata da atti amministrativi contrari, condurrebbe alla violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., concretandosi in una pronuncia su poteri non ancora esercitati. Il Collegio ricorda che l’azione generale di accertamento è ammessa anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma solo se necessaria a colmare esigenze di tutela non soddisfatte dalle azioni tipizzate (richiamate Adunanza Plenaria n. 15 del 2011 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5207 del 2023).
L’appello è dunque parzialmente accolto, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado quanto all’annullamento dei bandi; la domanda di accertamento è dichiarata inammissibile e le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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