Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 337 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è procedibile quando, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione dell’istanza. In presenza di un titolo esecutivo non eseguito e di un’Amministrazione costituita solo formalmente, che non oppone alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegna un termine per adempiere e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece rigettata quando non si ravvisino particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario sia sufficiente in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 maturato per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale all’erogazione della relativa prestazione, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione e ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 17 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’istanza è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condizione dell’azione risulta quindi integrata.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha valorizzato il fatto che l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine dilatorio.

Su queste basi il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il Collegio ha assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche mediante funzionario delegato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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