Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta Docente (TAR Puglia n. 708 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato, restando estranea al suo ambito la cognizione di ogni altra domanda correlata al medesimo titolo. Ove l’amministrazione non eccepisca né provi l’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo giudiziale e non giustifichi la propria inerzia, il giudice amministrativo ordina la piena e integrale esecuzione entro un termine. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri oltre il termine assegnato.
Il Fatto
Alcune docenti hanno ottenuto dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 1289/2024 del 28.03.2024, l’accertamento del diritto a usufruire della Carta Elettronica del Docente nell’importo di € 1.000,00 per ciascun anno in contesa, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del bonus secondo il sistema attuativo proprio dello specifico strumento. La sentenza è stata notificata all’amministrazione, contumace, in data 08.04.2024 ed è passata in giudicato.
Rilevando il persistente inadempimento dell’amministrazione, le interessate hanno proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 18.11.2024 e depositato il 25.11.2024. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Alla camera di consiglio del 14.05.2025 la causa è stata introitata per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è segnato dalla stretta esecuzione del giudicato, con esclusione di ogni domanda ulteriore comunque correlata al titolo stesso.
Sul piano dei presupposti, il Tribunale verifica che la sentenza è stata trasmessa all’amministrazione in copia attestata conforme in data 08.04.2024. Tale circostanza integra i presupposti dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, secondo cui l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il Collegio dà inoltre atto della comprovata valenza di cosa giudicata ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come da certificazione del giudice del lavoro del 24.07.2024.
A fronte del giudicato, l’amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata. L’accoglimento del ricorso discende quindi dalla mancata prova contraria e dalla persistente omessa esecuzione del titolo.
Il Tribunale ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla notifica a cura di parte se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore delle ricorrenti. La richiesta nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine, considerato il comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, in solido in favore delle ricorrenti. Il Collegio dispone infine l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Nota della Redazione
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