Silenzio sul condono e inerzia comunale tra obbligo di provvedere e danno (TAR Lazio n. 61 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sull’istanza di condono edilizio ex legge 28 febbraio 1985, n. 47, integrata e sollecitata dal privato, grava sull’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine certo; il perdurante silenzio è illegittimo e va accertato se l’azione è tempestiva. Non sussiste invece alcun obbligo di riqualificazione d’ufficio dell’istanza in accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 quando il privato abbia univocamente delimitato la propria richiesta al condono. La domanda risarcitoria da mancata alienazione dell’immobile richiede la prova dell’an della pretesa e delle occasioni perdute, non essendo sufficiente il richiamo alla liquidazione equitativa.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile per successione mortis causa, vi ha depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale una richiesta di definizione di una pratica di condono avviata dalla dante causa nel 1986 ex legge n. 47/1985, allegando documentazione integrativa e sollecitando la conclusione del procedimento. L’immobile era stato interessato da un crollo nel 1993 e da successivi interventi di sopraelevazione, che la ricorrente riteneva compatibili con il condono.

Non avendo ricevuto risposta e volendo alienare l’immobile, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 cpa per annullare l’asserito silenzio-rigetto, accertare l’obbligo di provvedere, condannare l’Amministrazione e nominare un commissario ad acta, oltre alla condanna risarcitoria per l’impossibilità di vendere. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso cumulava azioni soggette a riti diversi — annullamento, accertamento dell’illegittimità del silenzio e risarcimento del danno — e ha disposto la conversione dal rito camerale ex art. 117 cpa al rito ordinario.

Nel merito, il Tribunale ha respinto i motivi volti all’annullamento del silenzio-rigetto. La ricorrente assumeva che l’istanza andasse riqualificata come accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Per il Collegio, la riqualificazione d’ufficio presuppone che il privato non abbia delimitato univocamente l’istanza e che ne rappresenti in modo completo gli elementi di fatto e di diritto di una fattispecie diversa. Nel caso concreto l’istanza recava espresso riferimento alla domanda originaria di condono del 1986, sicché non emergeva alcuna volontà di attivare un procedimento diverso; inoltre mancavano riferimenti alla doppia conformità e alla classificazione urbanistica della zona.

Il Tribunale ha invece accolto la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento sull’istanza di condono. L’azione è stata ritenuta tempestiva entro il termine annuale di decadenza, perché l’istanza depositata ha integrato la documentazione e sollecitato la definizione della pratica. A fronte della perdurante inerzia, ha ordinato al Comune di provvedere con provvedimento espresso entro sessanta giorni, designando il Segretario comunale quale commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha respinta. La ricorrente era proprietaria dal 2015 e avrebbe dovuto verificare lo stato legittimo dell’immobile o attivarsi per tempo. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 33645/2022 è stato ritenuto non pertinente: la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’an del danno, mentre il danno da mancato guadagno richiede la dimostrazione delle occasioni perdute, non provate con riferimento al periodo dalla conferimento dell’incarico di mediazione. Spese compensate integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *