Obbligo di esame dell’istanza di sanatoria e difetto istruttorio sull’abuso edilizio (C.G.A.R.S. n. 57 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non può essere dichiarata inammissibile per carenza della documentazione prescritta senza che l’amministrazione abbia attivato il percorso partecipativo e richiesto le integrazioni necessarie. Quando il privato produca la documentazione omessa prima della scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, il Comune è tenuto a esaminarla, ove essa riveli un contenuto prima facie apprezzabile. Il provvedimento repressivo adottato sul presupposto di un fatto travisato — nella specie la qualificazione delle opere come nuova costruzione anziché come restauro conservativo — è illegittimo per difetto di istruttoria e travisamento, e tale vizio si riflette sul silenzio serbato sull’istanza di sanatoria. Il giudice non può sostituirsi alla valutazione tecnica riservata all’amministrazione, ma può accertare l’omesso approfondimento e imporre il riesercizio del potere.
Il Fatto
L’appellante assumeva di avere recuperato un vecchio e diruto dammuso in Pantelleria eseguendo opere di restauro conservativo senza autorizzazione né permesso di costruire. Il cantiere veniva sequestrato dai Carabinieri nel maggio 2011, con descrizione analitica delle dimensioni del manufatto. Il giorno successivo il privato presentava istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune notificava quindi ordinanza di sospensione dei lavori e contestuale ingiunzione di demolizione, rilevando che l’istanza era priva delle planimetrie e dei documenti necessari all’esame. Poco dopo il privato depositava le planimetrie e una perizia corredata da accertamento aerofotogrammetrico, da cui risultava la preesistenza del fabbricato fin dal 1968. Impugnava l’ordine di demolizione e, con motivi aggiunti, il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza. Il TAR Sicilia respingeva entrambi i ricorsi; il Comune non si costituiva in alcun grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della sequenza procedimentale, non contrastata da alcuna difesa dell’amministrazione. I primi giudici avevano ritenuto che l’istanza di sanatoria si dovesse considerare perfezionata solo con la produzione documentale successiva, e non già al momento della presentazione. L’assunto è corretto nella formulazione, ma non considera che il Comune si era pronunciato sull’istanza incompleta dando per scontata la sua inammissibilità, senza avviare il percorso partecipativo e senza richiedere la documentazione omessa, pur essendo ancora pendente il termine per ottemperare.
Quando il privato ha integrato la documentazione prima della scadenza del termine di esecuzione — non potendone certamente disporre il giorno dopo la visita dell’Arma — il Comune avrebbe dovuto esaminarla. L’integrazione, osserva la Corte, rivelava un contenuto prima facie apprezzabile e comunque da valutare al fine di dare prova dell’esistenza o insussistenza del diritto alla tutela del bene della vita.
Il Collegio prende visione della documentazione e, pur non potendo esprimere giudizio sull’idoneità a legittimare l’accoglimento della sanatoria — valutazione riservata all’amministrazione — rileva che essa meritava approfondimento. Occorreva accertare se la prova aerofotogrammetrica confermasse o smentisse l’epoca di realizzazione e la consistenza del manufatto, e se la dimensione e sanabilità degli abusi accertati dai Carabinieri fossero corretti, con un sopralluogo di verifica dei tecnici comunali.
Tale verifica avrebbe potuto stabilire se si trattasse di nuova costruzione abusiva o piuttosto di intervento di restauro conservativo non autorizzato, per il quale probabilmente non era nemmeno necessario il parere della Soprintendenza. Il silenzio di quest’ultima, stante il travisamento del fatto compiuto a monte, non può assumere valenza di rigetto.
Il travisamento e il difetto di istruttoria riverberano negativamente sia sull’ordinanza di demolizione sia sul silenzio serbato sull’istanza di sanatoria, impugnato dal privato senza poter conoscere se l’istruttoria fosse stata adeguata. L’appello è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che dovrà riesercitare il proprio potere di controllo e repressione degli abusi edilizi.
Nota della Redazione
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