Accesso alle informazioni ambientali e bilanciamento con il segreto industriale (TAR Marche n. 853 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le informazioni relative alle emissioni odorigene di un impianto produttivo costituiscono informazione ambientale ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 195/2005 e devono essere rese disponibili dall’autorità pubblica a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 195/2005 e dell’art. 3-sexies del d.lgs. n. 152/2006. La causa di esclusione posta a tutela della riservatezza delle informazioni commerciali e industriali di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 195/2005 non giustifica un diniego integrale, ma impone un bilanciamento che consenta l’accesso ai dati non riconducibili al know-how aziendale. Nel caso di una sperimentazione su un prodotto per la riduzione delle emissioni, l’accesso va limitato alle misurazioni dello scenario base, prive di incidenza sui risultati della sperimentazione, con oscuramento di ogni altra informazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile situato nelle adiacenze di un’azienda avicola industriale, presentava alla Regione Marche un’istanza di accesso agli atti ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Oggetto della richiesta erano gli elaborati finali di due progetti universitari, condotti in collaborazione con due Atenei, relativi alla valutazione dell’entità e della continuità delle emissioni odorigene dell’impianto. Tali studi erano richiamati in un decreto regionale di aggiornamento dell’AIA come modello positivo per la riduzione delle molestie olfattive.

La società controinteressata si opponeva all’ostensione, deducendo l’assenza di un interesse legittimante, la natura riservata ed endoprocedimentale dei documenti e il pregiudizio economico e concorrenziale derivante dalla divulgazione. Con nota del 26.03.2025 la Regione rigettava integralmente l’istanza, richiamando il pregiudizio economico per la controinteressata e le cause di esclusione dell’accesso civico generalizzato. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di rito. La notifica è stata effettuata nel rispetto dell’art. 41 c.p.a. e la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli Atenei non incide sulla validità dell’instaurazione. Quanto alla pretesa sovrapposizione con precedenti istanze avanzate da un comitato, le richieste sono riferibili a soggetti giuridici distinti e l’eccezione è infondata.

Nel merito, il ricorrente circoscrive la pretesa all’informazione ambientale ai sensi del d.lgs. n. 195/2005. Il Tribunale ritiene irrilevante la dimostrazione della consistenza dell’interesse, poiché l’art. 3, comma 1, del citato decreto impone all’autorità di rendere disponibile l’informazione a chiunque ne faccia richiesta, senza obbligo di dichiarare il proprio interesse. Nello stesso senso opera l’art. 3-sexies del d.lgs. n. 152/2006.

Le misurazioni richieste rientrano nella nozione di informazione ambientale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria n. 682 del 2018, confermata da Cons. Stato n. 2306 del 2019), il Collegio osserva che le emissioni odorigene sono ricomprese nel concetto ampio di inquinamento atmosferico, anche in assenza di espresso riferimento normativo. È pacifico che la Regione detenga tali misurazioni.

Il punto centrale attiene al bilanciamento con l’interesse economico imprenditoriale tutelato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 195/2005. Il Tribunale individua un contemperamento nell’accesso alle sole misurazioni dello scenario zero o base, cioè le emissioni del capannone non sottoposto ad alcun trattamento, confrontate con quelle del capannone trattato. Tali dati, per definizione, non incidono sull’implementazione della sperimentazione e non ledono il know-how aziendale.

Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati. La Regione è tenuta a esibire i documenti contenenti le informazioni così circoscritte, oscurando ogni altra informazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica. Le spese seguono la soccombenza, con condanna della resistente e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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