Interessi legali e divieto di integrazione del giudicato in ottemperanza (TAR Puglia n. 832 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo non può integrare il contenuto del titolo esecutivo, non disponendo di poteri di cognizione in senso stretto. Pertanto, ove la sentenza di condanna riconosca gli interessi legali senza ulteriori specificazioni, la locuzione va intesa, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, come riferimento esclusivo al saggio previsto dall’art. 1284, primo comma, cod. civ. Il quarto comma della stessa norma non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia a una fattispecie autonoma, i cui ulteriori presupposti sono suscettibili di valutazione distinta. Ne consegue che il creditore non può ottenere, in executivis, il pagamento di interessi maggiorati non esplicitati nel giudicato.

Il Fatto

Con sentenza n. 1378 del 29 novembre 2023 il TAR Puglia accoglieva il ricorso e accertava il diritto dei ricorrenti al trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 86/2001 per il personale trasferito d’autorità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

I ricorrenti chiedevano all’Amministrazione il pagamento e il calcolo degli interessi al tasso maggiorato di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ., richiamando il rinvio operato dall’art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. ai crediti di lavoro. L’Amministrazione confermava l’applicazione del tasso legale ordinario. Di qui il ricorso per ottemperanza, con domanda di ricalcolo, nomina di commissario ad acta e condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5501 del 2024, che a sua volta richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449 del 2024. Da tali precedenti si ricava che la previsione degli interessi legali priva di ulteriori specificazioni comporta, per il periodo successivo alla domanda, l’applicazione del solo saggio del primo comma dell’art. 1284 cod. civ.

Il percorso argomentativo muove dalla natura del quarto comma: esso non si limita a determinare la misura di un effetto legale già compiutamente disciplinato, ma introduce presupposti ulteriori rispetto alla semplice spettanza degli interessi nella misura legale ordinaria. Tali presupposti richiedono una valutazione autonoma, che il giudice dell’esecuzione non è chiamato a compiere.

A ciò si aggiunge il divieto di integrazione del titolo esecutivo. Il giudice dell’ottemperanza non può sostituirsi al giudice della cognizione: se il titolo è chiaro e interpretabile, egli deve dare attuazione al solo comando in esso contenuto. La richiesta di interessi maggiorati non esplicitati resta dunque estranea al perimetro del giudicato.

Il principio è ritenuto applicabile al caso concreto, poiché la sentenza di cognizione nulla aveva specificato circa l’applicazione, dopo la proposizione della domanda, del saggio previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e mancava del resto una specifica domanda originaria in tal senso.

Il ricorso è pertanto respinto nel merito perché infondato. Le spese sono compensate, in considerazione del recente assestarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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