Regolamento Comunale Deroghe Acustiche Impugnabile Solo Insieme Agli Atti Applicativi (Cons. Stato n. 9569 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che disciplina in deroga le attività rumorose temporanee non è impugnabile in via autonoma quando la lesione della sfera giuridica del ricorrente non deriva direttamente dalla fonte regolamentare, ma solo dai successivi atti applicativi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dal regolamento. Ove invece il regolamento vincoli l’amministrazione, l’impugnazione congiunta degli atti applicativi è ammissibile. Venuti meno gli effetti delle autorizzazioni in deroga nel corso del giudizio, il ricorso e i motivi aggiunti diventano improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, salvo che il ricorrente dichiari, nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., la permanenza dell’interesse ai fini risarcitori. La legittimazione a ricorrere del concorrente presuppone la prova rigorosa del medesimo bacino d’utenza, non surrogabile dalle mere allegazioni di parte.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’intrattenimento musicale impugnava davanti al TAR Emilia Romagna la deliberazione con cui il Comune aveva adeguato il regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, insieme alle autorizzazioni rilasciate a due società per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo in deroga ai limiti acustici. Il ricorso era integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, relativi alle autorizzazioni degli anni 2023 e 2024.
Il TAR accoglieva i primi quattro motivi, assorbiva i restanti e annullava sia la modifica regolamentare sia i provvedimenti autorizzatori. Il Comune proponeva appello,articolato in sette motivi; la controinteressata e alcuni interventori proponevano appelli incidentali. La società ricorrente riproponeva i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le questioni di ammissibilità. Dichiara inammissibile l’appello incidentale degli interventori, richiamando il principio secondo cui la legittimazione a proporre appello spetta solo alle parti necessarie del giudizio di primo grado. Dichiara invece ammissibili gli interventi ad adiuvandum proposti in appello, fondati su interessi di fatto potenzialmente incisi dall’esito del giudizio. Dichiara infine inammissibile l’intervento ad opponendum della residente, che avrebbe avuto titolo per proporre autonoma domanda di annullamento nei termini dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm.
Sul merito, la Corte affronta la questione della diretta impugnabilità del regolamento. Richiamando il tradizionale orientamento (Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2023, n. 8277), ribadisce che gli atti regolamentari non sono immediatamente impugnabili quando la lesione deriva solo dai successivi atti esecutivi non vincolati. Nel caso concreto il pregiudizio lamentato si concretizza necessariamente con il rilascio delle autorizzazioni in deroga, poiché altrimenti la lesione resterebbe al livello di mera eventualità.
La Corte rileva che, affermando l’immediata impugnabilità del regolamento, la domanda di primo grado sarebbe stata irrimediabilmente tardiva, decorrendo il termine dalla pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione.
Passando all’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 8/2022: l’obbligo di pronunciare sui motivi sussiste solo in presenza di istanza o espressa dichiarazione di interesse della parte, non potendo il giudice procedere a verifica d’ufficio. Poiché nel giudizio di primo grado erano venuti meno gli effetti delle autorizzazioni e la ricorrente non aveva reso alcuna dichiarazione, il TAR avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Quanto all’appello incidentale, la Corte accoglie il motivo sul difetto di legittimazione attiva. Richiamando la Sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11367, ribadisce che il bacino d’utenza è concetto tecnico, non surrogabile dalle mere affermazioni di parte. Le allegazioni della ricorrente risultano inidonee a provare in modo rigoroso la coincidenza del bacino, anche perché la stessa ha descritto lo stabilimento controinteressato come struttura polifunzionale, con attività diurna prevalente. L’accertamento contenuto in un precedente giudizio resta confinato a quel giudizio.
Nota della Redazione
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