Carta docenti e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 3561 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la parte che agisce ai sensi dell’art. 112 c.p.a. assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo, ossia l’esistenza di una decisione passata in giudicato. Grava sull’amministrazione, per l’art. 2697, comma 2, c.c., l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che rendano inefficace quel titolo. In mancanza di valida giustificazione dell’inadempimento, il giudice amministrativo afferma la persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione, assegna un termine e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. La nomina di un dirigente dello stesso ministero non comporta ulteriore compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, con la sentenza n. 5680/2024, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione delle relative somme, pari a 1.500,00 euro, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, l. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
La sentenza è stata notificata con formula esecutiva il 30 gennaio 2025. L’amministrazione non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Ne verifica anzitutto la ritualità: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Catania, e il compimento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
Spettava dunque all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
L’obbligo copre la sorte capitale, gli interessi liquidati secondo la decisione da eseguire e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente dotato della necessaria professionalità. L’attività sostitutiva va svolta in novanta giorni, senza ulteriore compenso: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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