Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1785 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario e, in caso di perdurante inerzia, adotta i provvedimenti necessari all’attuazione del giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 non impedisce la declaratoria dell’obbligo di pagamento una volta decorso inutilmente. All’accertamento dell’inadempimento consegue la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, quale strumento di effettività della tutela. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile quando la domanda non sia manifestamente iniqua e opera dalla scadenza del primo termine per adempiere fino all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato che si difende in proprio, ha proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 650,00 per compensi, oltre accessori e restituzione del contributo unificato di € 49,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione il 10 dicembre 2025. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, il Ministero non aveva corrisposto le somme dovute alla parte ricorrente per la quota di spettanza. Da qui il ricorso, notificato il 15 aprile 2026 e depositato il 28 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la ritualità del contraddittorio, disponendo in via preliminare, con ordinanza istruttoria, la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato. L’incombente è stato eseguito, così consentendo l’esame nel merito della domanda di ottemperanza.

Nel merito il Tribunale ha constatato la definitività del titolo e la mancata esecuzione dello stesso. Ha quindi richiamato l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, rilevando come il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica non fosse stato seguito dal pagamento. L’inerzia dell’Amministrazione integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso.

Il giudice amministrativo ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di disporre il pagamento delle somme dovute, pari alla metà degli importi liquidati per le spese legali, oltre accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La statuizione è resa “ove non ancora corrisposte”, con formula che tiene conto dell’eventuale adempimento sopravvenuto.

Quanto all’ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, affinché provveda nei sessanta giorni successivi su richiesta della parte interessata. La scelta risponde alla necessità di assicurare l’effettività della tutela esecutiva.

Infine, il Tribunale ha esaminato la domanda di astreintes. Ritenutala non manifestamente iniqua, ha condannato il Ministero al pagamento di € 20,00 per ciascun giorno di ritardo, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni e fino all’insediamento del commissario. Il ricorso è stato così accolto, con condanna alle spese processuali liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, in favore del ricorrente che si difende in proprio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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