Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2697 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il decorso di tale termine integra una condizione di ammissibilità della domanda di ottemperanza. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non offra alcuna prova dell’avvenuta esecuzione, il giudice amministrativo ordina l’integrale ottemperanza al giudicato, nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e condanna l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione di un buono elettronico di importo complessivo di € 2.000,00.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione e, non essendo stata proposta impugnazione, è passato in giudicato. L’Amministrazione non ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione, di nominare un Commissario ad acta e di condannare l’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza difese né prova dell’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le condizioni di ricevibilità e ammissibilità dell’azione. Sotto il primo profilo, il ricorso risulta depositato nel rispetto dei termini. Sotto il secondo, l’azione è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

Due sono i presupposti processuali richiesti. Il primo è il passaggio in giudicato della sentenza: condizione soddisfatta dal certificato della cancelleria che attesta la mancata impugnazione. Il secondo è il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro tale termine dalla notificazione del titolo. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che tale termine costituisca condizione di ammissibilità anche del giudizio di ottemperanza. Nel caso di specie il termine risulta ampiamente decorso.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza del giudice ordinario possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie per dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto in sede giurisdizionale. L’obbligo scaturente dal giudicato consiste nella costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e nel conseguente accredito della somma di € 2.000,00.

A fronte del comando giudiziale, l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto, neanche parzialmente, né ha addotto ragioni ostative. L’inadempimento è pertanto accertato. Il TAR ordina al Ministero di dare piena e integrale ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

In accoglimento della richiesta di parte, viene nominato sin d’ora il Commissario ad acta, per ragioni di effettività della tutela, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio. Accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilita in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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