Ottemperanza al giudicato sul beneficio della carta elettronica docente (TAR Campania n. 3406 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, ordina all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo entro un termine perentorio. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice designa sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e dispone la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sulla somma dovuta. La condanna alle spese segue la soccombenza dell’Amministrazione rimasta inerte.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 735 del 10 luglio 2023, ha dichiarato il diritto della ricorrente, docente a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Il giudice del lavoro ha conseguentemente condannato il Ministero a costituire la carta e ad accreditare l’importo di € 1.500,00.

In mancanza di adempimento, la ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza chiedendo l’assegnazione di un termine all’Amministrazione, la fissazione della somma dovuta per il ritardo e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e li ritiene integrati. Assume rilievo decisivo il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, unitamente all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina al Ministero di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

Il Collegio designa sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il commissario è chiamato ad agire decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della ricorrente, della perdurante inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza. Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate come da dispositivo, con facoltà per il commissario di esigerle all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni sulla base di adeguata documentazione.

Il Tribunale dispone inoltre, a carico dell’Amministrazione e a favore della ricorrente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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