Procura alle liti priva di autentica e ius postulandi nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 2072 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale che preesista o sia coeva all’elaborazione del ricorso, non essendo sufficiente una procura rilasciata successivamente. La procura alle liti redatta su supporto analogico e depositata in copia, priva di sottoscrizione del difensore tanto nell’autentica di firma quanto nell’attestazione di conformità, non integra una mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., ma determina inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi. La declaratoria di inammissibilità può essere confermata in appello con motivazione diversa da quella del giudice di primo grado, assorbite le altre questioni.
Il Fatto
Una società operante nel settore energetico ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva respinto la richiesta di verifica e certificazione relativa a numerosi interventi di nuova installazione di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa. Il rigetto si fondava sulla mancata trasmissione della documentazione richiesta nel preavviso di diniego, e in particolare del file di rendicontazione aggiornato.
La ricorrente aveva sostenuto che tutti i documenti erano stati inviati tramite posta elettronica certificata, dopo un problema di caricamento sul portale indicato dal Gestore. Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo e, di riflesso, la domanda risarcitoria. Proposto appello, il Gestore ha riproposto l’eccezione di inammissibilità per difetto di rappresentanza tecnica, non esaminata in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione riproposta dal Gestore, relativa alla validità della procura alle liti depositata con il ricorso introduttivo. La procura, redatta separatamente su supporto analogico e depositata in copia, non contiene alcuna sottoscrizione del difensore: alla formula “è autentica” segue l’indicazione del nome del professionista, ma manca ogni firma, chirografa o digitale, né risulta sottoscritta l’attestazione di conformità della copia informatica all’originale.
La Corte esclude che si tratti di semplice irregolarità sanabile nelle forme dell’art. 44, comma 2, c.p.a., richiamando le ipotesi già esaminate da Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 e sez. V, 1° aprile 2019, n. 2126. L’assenza di ogni forma di sottoscrizione dell’autentica e dell’attestazione, unita alla mancata sottoscrizione del ricorso, impedisce la regolarizzazione.
La difesa ha tentato di ovviare al difetto depositando una seconda procura, questa volta munita di autentica sottoscritta a mano. Tale procura è però datata 6 marzo 2018 ed è quindi posteriore alla notificazione del ricorso, avvenuta il 10 febbraio 2018. Sul punto la Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui il processo amministrativo esige sempre che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale che preesista o sia coeva all’elaborazione del ricorso, diversamente da quanto previsto per il processo civile. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso di primo grado, posto in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza processuale.
Solo per completezza, il Collegio osserva che l’unico motivo di impugnazione di primo grado si risolveva nel richiamo a un allegato contenente la sola prova dell’invio delle PEC, tecnica ritenuta inibitoria del diritto di difesa della controparte, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4339. La copia del file di rendicontazione prodotta dal Gestore risulta inoltre priva di contenuto, confermando le ragioni ostative del diniego.
Assorbita ogni altra questione, l’appello è respinto e la sentenza di inammissibilità confermata con diversa motivazione. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore del Gestore.
Nota della Redazione
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