Ottemperanza al giudicato sul beneficio della Carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 488 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo formatosi a seguito di sentenza del giudice ordinario, condanna l’ente pubblico a dare completa esecuzione al giudicato nel termine fissato in motivazione. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Per il caso di perdurante inerzia il giudice nomina un Commissario ad acta, con facoltà di adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato. Quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3419/2023 pubblicata il 18.10.2023. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero all’attribuzione in favore dell’attore del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nel rispetto dei vincoli di legge.

Il titolo, notificato in data 12.01.2024, è rimasto inadempiuto. Non essendo intervenuta impugnazione, il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 27.08.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il ricorso come fondato, esaminandolo nella camera di consiglio del 28.01.2025. La pretesa fatta valere è risultata adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza n. 3419/2023 del Tribunale di Milano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Il termine decorre dalla comunicazione, non dalla notifica, e la sua scadenza segna il confine tra l’adempimento spontaneo e la fase sostitutiva.

Per il caso di decorso infruttuoso, il Collegio ha nominato un Commissario ad acta che provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente. L’incarico è attribuito al Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o a dirigente o funzionario dallo stesso delegato.

Al commissario è riconosciuto il potere di adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro occorra, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinadosi con le strutture straordinarie. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Le spese del giudizio hanno seguito la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori. Il dispositivo ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinato l’esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione e disposto l’oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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