Carta docente e ottemperanza al giudicato commissario ad acta nominato dal TAR (TAR Lombardia n. 484 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’Amministrazione che non contesti l’inadempimento e non dia esecuzione al titolo nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 è tenuta all’adempimento entro il termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente anche tale termine, va nominato un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari, con esclusione di compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 873 pubblicata il 15 marzo 2023. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto a ottenere la carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo nominale di 500,00 euro annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione le somme tramite il sistema della carta.

Notificato il titolo il 12 gennaio 2024, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si era formato, come da attestazione della cancelleria in data 22.08.2024, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato la domanda alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., norma che disciplina il giudizio di ottemperanza ai provvedimenti del giudice ordinario. La ricorrente ha adeguatamente documentato la pretesa fatta valere in giudizio. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

Da qui l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda e ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro. L’esecuzione deve avvenire entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza.

Il TAR ha poi disciplinato la fase successiva. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, un commissario ad acta. L’incarico è attribuito al Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o a un dirigente o funzionario delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi se occorre della struttura organizzativa regionale.

Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Sulle spese la soccombenza segue la regola ordinaria, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. L’Amministrazione è stata così condannata alla rifusione di 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori.

Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina all’ente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione, nomina per il caso di perdurante inerzia il commissario ad acta e condanna l’Amministrazione alle spese. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa e la Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *