Classi articolate e autonomia scolastica: illegittima la circolare regionale restrittiva (TAR Lombardia n. 1703 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’Ufficio Scolastico Regionale non può dettare, con circolare a valenza locale, limiti all’articolazione delle classi ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla fonte di rango primario. L’art. 4, commi 1 e 2, lett. d), d.P.R. n. 275/1999 riconosce alle istituzioni scolastiche l’autonomia didattica e organizzativa, consentendo loro di adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune, compresa l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti da classi o anni di corso diversi. Un atto generale che ponga divieti autoapplicativi è direttamente lesivo e impugnabile in assenza di provvedimento applicativo. La sopravvenuta eliminazione in autotutela della parte contestata determina la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce istituti scolastici paritari di secondo grado con sedi in più città lombarde. Nel proprio piano triennale dell’offerta formativa aveva previsto l’attivazione di classi articolate, consistenti nell’accorpamento in un’unica classe di alunni appartenenti a indirizzi di studio diversi dello stesso ordine.
Con ricorso notificato il 15 aprile 2024 e depositato il 2 maggio 2024, la società ha impugnato la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 16 febbraio 2024, limitatamente alla Sezione 6, che vietava l’articolazione tra percorsi ordinamentali diversi e tra classi di percorsi sperimentali, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito, eccependo l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’USR adottato un provvedimento di parziale rettifica del paragrafo contestato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato l’interesse concreto e attuale della ricorrente all’annullamento. La circolare contiene prescrizioni immediatamente lesive, che vietano un’attività materiale già programmata nel PTOF: come noto per giurisprudenza pacifica, un provvedimento a carattere generale è impugnabile in assenza di atto applicativo quando direttamente vieta lo svolgimento di un’attività, esponendo l’interessato a successivi atti sanzionatori (Consiglio di Stato sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6208; TAR Campania Napoli sez. VII, 4 marzo 2019, n. 1165; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I n. 222/2022).
Nel merito, il provvedimento del 15 maggio 2024, a dispetto del nomen iuris di parziale rettifica, non correggeva un errore materiale né una mera irregolarità, ma costituiva esercizio di un potere di autotutela riconducibile all’art. 21 nonies l. n. 241/1990, eliminando in parte qua l’atto impugnato. Tale intervento, intervenuto proprio dopo la proposizione del ricorso, ha determinato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cons. Stato sez. VII n. 6475/2023; Cons. Stato sez. IV n. 7220/2023; Cons. Stato sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964).
La Corte ha poi regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole come da dispositivo. Ha richiamato la chiara previsione dell’art. 4, commi 1 e 2, lett. d), d.P.R. n. 275/1999, che consente alle scuole l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o anni di corso. Ha inoltre rilevato la carenza di potere dell’USR a introdurre localmente una regolamentazione in contrasto o semplicemente più restrittiva di quella prevista dalla fonte di rango primario, sottolineando che l’Ufficio è intervenuto in autotutela solo dopo il deposito del ricorso.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Ministero al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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