Ottemperanza al giudicato e dissesto ente locale superamento blocco azioni esecutive (TAR Calabria n. 870 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale non preclude l’ottemperanza al giudicato quando il credito azionato non rientra tra i debiti ricompresi nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive posto dall’art. 248 d.lgs. n. 267/2000 opera dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto, ma non si estende ai crediti sorti da incarichi professionali successivi al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della dichiarazione. Accertata la mancata prova dell’esecuzione da parte dell’amministrazione, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato creditore di compensi professionali, ha ottenuto dal Tribunale di Lamezia Terme un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato al Comune il pagamento di una somma complessiva di denaro a titolo di competenze, oltre interessi, spese della procedura di ingiunzione, rimborso spese generali, IVA e CPA. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato all’ente.

Non ottenuta la soddisfazione della pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme portate dal titolo e il rimborso delle spese di registrazione sostenute dopo l’emissione del decreto. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente l’ostacolo derivante dalla dichiarazione di dissesto finanziario deliberata dal Consiglio comunale, rilevando che l’ente non ha ancora approvato il rendiconto di cui all’art. 256 d.lgs. n. 267/2000. La difesa d’ufficio dell’ente non è stata svolta, ma il giudice esamina comunque la questione pregiudiziale.

Viene richiamato l’art. 248 d.lgs. n. 267/2000, a mente del quale, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Il Tribunale verifica quindi se il credito azionato ricada in tale perimetro.

Il Collegio osserva che gli incarichi professionali dai quali è scaturito il diritto al compenso riconosciuto con il decreto ingiuntivo sono successivi al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della dichiarazione di dissesto. Da ciò consegue che il blocco delle azioni esecutive non impedisce l’ottemperanza: il credito esula dalla sfera di competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Superata la questione preliminare, il giudice accerta che l’amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Il Collegio riconosce inoltre il diritto al rimborso delle spese di registrazione sostenute dopo l’emissione del decreto, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, liquidandole nella misura dimostrata nel giudizio.

In dispositivo il Tribunale dichiara l’obbligo dell’ente di eseguire il giudicato entro un termine di 60 giorni dalla notificazione, al netto di quanto già corrisposto, e nomina Commissario ad acta il Segretario Generale di altro Comune, con facoltà di delega, per il caso di inerzia protratta oltre i successivi 90 giorni dall’istanza di parte. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente, unitamente al compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *