Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il bonus docente (TAR Sardegna n. 566 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di bonus docente, nomina il commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari. L’ottemperanza parziale, che abbia riguardato solo le spese liquidate in favore del procuratore antistatario e non il capitale e gli interessi riconosciuti, integra il presupposto per l’esecuzione sostitutiva. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Civile – Controversie del Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre alla maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi e alla rifusione delle spese processuali.
La sentenza n. 226/2024, pubblicata il 5 novembre 2024 e notificata il giorno successivo, era passata in giudicato. Con la stessa nota di trasmissione il ricorrente aveva inoltrato formale richiesta di pagamento. L’amministrazione aveva liquidato le sole spese legali in favore del procuratore antistatario, lasciando ineseguito il giudicato su capitale e interessi: di qui il ricorso per ottemperanza e la richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e dal presupposto del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un giudicato non eseguito. La sentenza del giudice del lavoro, notificata e divenuta definitiva, aveva dato luogo a un obbligo di pagamento integrale in capo all’amministrazione. La Corte rileva che l’adempimento è stato solo parziale, avendo riguardato esclusivamente le spese processuali.
Il ricorrente stesso, nell’atto introduttivo, ha riconosciuto l’avvenuta liquidazione delle spese legali al procuratore antistatario. Residua tuttavia, e costituisce il nucleo del contenzioso, la mancata corresponsione del bonus annuale e degli interessi riconosciuti in sentenza. La difesa dell’amministrazione, in camera di consiglio, si è limitata a dichiarare di aver sollecitato l’esecuzione, senza fornire indicazioni per una soluzione tempestiva.
Tale condotta integra il persistente inadempimento del giudicato. Il Collegio accoglie pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio.
Quanto al termine, i giudici assegnano sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato. Poiché l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione, sono liquidate tenendo conto della serialità della causa e distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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