Accesso agli atti e interesse del richiedente alla aggregazione dei dati (TAR Calabria n. 1194 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a., la circostanza che il richiedente disponga di singoli dati contenuti nei documenti richiesti non vale a escludere l’interesse a conoscerli nell’ordine di aggregazione richiesto. L’esistenza della documentazione può ritenersi presuntivamente dimostrata quando la sua formazione è prevista dagli accordi che regolano la materia e la stessa istanza di accesso ne dia conto. Sussiste l’interesse alla conoscenza quando la documentazione è ricollegata al contenzioso insorto. Nei confronti dell’ufficio commissariale, la domanda è inammissibile se gli atti sono stati formati e sono in possesso del competente Dipartimento regionale.

Il Fatto

La ricorrente è un operatore sanitario privato accreditato e sottoscrittore di contratti ex art. 5-quinquies d.lgs. n. 502/1992 con l’ASP di Crotone. Nel luglio 2023 ha chiesto alla Regione Calabria e al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario l’accesso agli elenchi analitici dei singoli episodi di ricovero ospedaliero erogati a cittadini residenti in altre Regioni nel periodo 2012-2021, secondo il tracciato del flusso A di mobilità interregionale attiva, articolati per fase di addebito, contestazione e controdeduzione, oltre ad una tabella sintetica degli addebiti 2017-2021 per posizione contabile.

La struttura ha illustrato la finalità della richiesta: sostenere un’azione già proposta davanti al Tribunale di Crotone per ottenere una remunerazione aggiuntiva per i pazienti provenienti da altre Regioni. Nel silenzio delle amministrazioni ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. Il Commissario ad acta si è costituito eccependo l’inammissibilità della domanda nei propri confronti e, in ogni caso, il difetto di interesse per essere i dati già nella disponibilità della ricorrente. Nessuno degli altri intimati si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di carattere soggettivo. La documentazione richiesta è stata formata e utilizzata dalla Regione Calabria, sicché il ricorso è inammissibile nei confronti dell’ufficio commissariale, che non è titolare degli atti.

Nei confronti della Regione il ricorso è fondato. L’esistenza della documentazione è presuntivamente dimostrata: essa è prevista dagli accordi che regolano la mobilità sanitaria interregionale, come indicato nella stessa istanza di accesso. Il Collegio non richiede quindi ulteriore prova dell’esistenza fisica degli atti, argomentando dalla loro previsione normativa e convenzionale.

Sussiste poi l’interesse alla conoscenza, ricollegato al contenzioso insorto con l’ASP di Crotone. Su questo punto il Tribunale affronta l’obiezione della difesa erariale: il fatto che la parte disponga di singoli dati contenuti nei documenti non esclude l’interesse a conoscerli nell’ordine di aggregazione richiesto. La motivazione valorizza dunque il profilo qualitativo dell’accesso, cioè l’utilità dell’elaborazione complessiva e non la mera sommatoria delle informazioni già note.

All’accoglimento segue la condanna della Regione Calabria alla rifusione delle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Le spese sono invece compensate nei confronti degli altri soggetti ai quali il ricorso è stato notificato. Il dispositivo ordina di consentire l’accesso entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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