Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il Ministero inerte (TAR Puglia n. 1545 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando risulti provato il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e l’inerzia dell’amministrazione, senza che questa contesti l’inadempimento. La costituzione di mero rito e l’omessa risposta alle richieste istruttorie del giudice sono valutate ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e confermano la mancata esecuzione. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione. La mancata contestazione dei fatti allegati li rende pacifici ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi del de cuius, hanno agito ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento, in loro favore, di somme a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, oltre spese distratte in favore del difensore.
Dedotta la mancata ottemperanza dell’amministrazione, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero al pagamento degli importi attualizzati, con interessi e rivalutazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero rito, senza contestare alcunché e senza dare seguito alle richieste istruttorie del Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. È in atti la copia autentica della sentenza ottemperanda, con la statuizione di condanna del Ministero al pagamento delle somme in favore degli eredi, oltre interessi e rivalutazione. È parimenti documentata l’attestazione del passaggio in giudicato resa dalla Cancelleria, requisito richiesto dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
Il Tribunale esamina poi il profilo della notificazione del titolo esecutivo, anticipato alle parti con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. La notifica a mezzo PEC del 7.4.2023 non è stata contestata dall’amministrazione costituita e risulta comunque confermata dalla documentazione depositata, ritenuta conforme al combinato disposto degli artt. 3-bis e 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994. Ne consegue la positiva dimostrazione del decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Accertati gli ulteriori presupposti, il Collegio rileva che il Ministero non ha contestato la totale inerzia rispetto al mancato pagamento dei crediti, né le ragioni della mancata ottemperanza, né la correttezza del quantum debitorio comprensivo di interessi e rivalutazione. L’amministrazione ha inoltre omesso ogni seguito alle ordinanze istruttorie che avevano richiesto una dettagliata relazione sui fatti di causa. Tale condotta è valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.
Non risultando agli atti l’avvenuto adempimento e non essendovi contestazione sul punto, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere entro novanta giorni al pagamento degli importi portati dalla sentenza, come attualizzati secondo la quantificazione di ricorso, oltre ulteriori interessi sino all’effettivo soddisfo. Dispone altresì la nomina di un commissario ad acta, che provveda in sostituzione dell’amministrazione entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, compiendo tutti gli atti necessari, compresa l’emissione di speciali ordini di pagamento in conto sospeso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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