Annullamento revoca nulla-osta ripristina il nulla-osta originario senza nuova quota (TAR Toscana n. 1882 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento della revoca del nulla-osta al lavoro produce effetto demolitorio e determina il ripristino del nulla-osta originario, rilasciato sulla base della quota dell’epoca. La pubblica amministrazione non può opporre all’ottemperanza la mancanza di una nuova quota di ingresso da riassegnare: si tratta di un fattore ostativo che non trova titolo nel giudicato. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia, ordina gli adempimenti conseguenti al ripristino e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Toscana ha annullato la revoca del nulla-osta lavorativo emessa nei suoi confronti dallo Sportello Unico per l’Immigrazione dell’U.T.G.-Prefettura di Firenze. La sentenza aveva escluso l’efficacia ostativa della condanna penale riportata, non riconducibile alle fattispecie dell’art. 380 cod. proc. pen. e dunque estranea alle ipotesi preclusive dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.

Dopo la pubblicazione, il datore di lavoro chiedeva al SUI un appuntamento per la firma del contratto di soggiorno. L’Ufficio rispondeva che la domanda flussi risultava fuori quota e che la convocazione presupponeva la riassegnazione della quota. Seguiva la diffida del difensore. Permaneva l’inerzia, da cui il ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’effetto demolitorio della sentenza da eseguire: caducata la revoca, l’originario nulla-osta — rilasciato sulla base della corrispondente quota dell’epoca — è da ritenersi ripristinato. Il ragionamento è lineare: l’atto di ritiro viene meno e con esso la ragione che aveva privato il ricorrente del titolo.

Da qui la confutazione della difesa erariale. Non emergendo dagli atti ulteriori fattori ostativi, la P.A. non poteva addurre che l’attuale mancanza della quota, ancora da riassegnare, fosse ostativa all’esecuzione. La necessità di una nuova assegnazione viene cioè qualificata come argomento estraneo al giudicato, non come presupposto legittimo per differire l’adempimento.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina al SUI di eseguire la sentenza, procedendo entro trenta giorni dalla comunicazione agli adempimenti conseguenti al ripristino del nulla-osta. Per il caso di perdurante inadempimento nomina commissario ad acta il Prefetto di Firenze, con facoltà di delega, senza diritto al compenso, assegnando ulteriori trenta giorni.

Le spese di lite sono compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa e la Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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