Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio richiesto per l’accesso (TAR Trentino-Alto Adige n. 129 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego in provincia di Bolzano l’indennità di bilinguismo va parametrata al grado dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione. Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico, desumibile dall’art. 4, comma 6, d.P.R. n. 752/1976, opera in senso dinamico: l’indennità segue le modifiche dei requisiti d’accesso intervenute nel corso del rapporto e non resta cristallizzata alla situazione esistente al momento dell’assunzione. Ove il legislatore abbia innalzato il titolo richiesto per l’accesso al ruolo, il dipendente già in possesso dell’attestato di livello corrispondente ha diritto alla maggiore indennità. Una lettura statica del rapporto d’impiego determina disuguaglianze tra soggetti che svolgono la medesima funzione con identica competenza linguistica e nega la logica incentivante della disciplina di tutela delle minoranze.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano, è in possesso del cd. patentino di bilinguità “B” (livello B2 del QCER) e percepisce l’indennità di bilinguismo parametrata al patentino “C” (livello B1). Con ricorso innanzi al TRGA chiede l’accertamento del diritto all’indennità corrispondente al livello B2 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze.

La pretesa si fonda sull’art. 1, lett. e), n. 1), d.lgs. n. 95/2017, che ha modificato l’art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 335/1982, innalzando al diploma di istruzione secondaria di secondo grado il titolo richiesto per la nomina ad agente. L’Amministrazione si è costituita eccependo la prescrizione dei crediti e chiedendo il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro ricostruito nelle precedenti pronunce del medesimo TRGA, cui fa rinvio in virtù del canone di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. L’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 752/1976 prescrive la conoscenza delle due lingue adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio; l’art. 4 correla gli attestati ai titoli di studio e ai livelli del QCER, mentre il comma 6 della stessa disposizione impone la corrispondenza tra titolo richiesto per la funzione superiore e attestato posseduto.

Da tale impianto il Tribunale ricava il principio di corrispondenza tra livello linguistico e titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione. Nei casi di discrasia tra attestato posseduto e titolo d’accesso, i commi quarto e quinto dell’art. 4 guidano il computo dell’indennità, che resta comunque contenuta entro il grado dell’attestato corrispondente al titolo richiesto per l’accesso.

L’indennità, per la sua natura incentivante, ha un’impronta dinamica: varia in ragione delle modifiche dei requisiti d’accesso e dell’acquisizione di attestati superiori, senza vincolo alla situazione esistente al momento dell’assunzione. Il Collegio richiama il precedente TRGA Bolzano n. 269/2022 e ne trae il fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza, che non tollera disparità di trattamento legate alla sola circostanza accidentale dell’epoca di accesso al ruolo.

Respinta l’interpretazione statica sostenuta dall’Amministrazione, il Tribunale accerta il diritto del ricorrente all’indennità parametrata all’attestato B2 (€ 189,94) in luogo di quella corrispondente all’attestato B1 (€ 151,97), con una differenza di € 37,97 mensili lordi. In accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’Amministrazione, la condanna al pagamento delle differenze è circoscritta al quinquennio antecedente alla intimazione con effetto interruttivo e resta subordinata alla verifica dell’effettivo svolgimento del servizio in Alto Adige. Sugli importi spettano gli accessori ai sensi dell’art. 429 c.p.c.; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 429 c.p.c.

Tutte le 117 sentenze sull'art. 429 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *