Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5685 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. — mancata impugnazione del titolo e inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996 — e ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine fissato. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscerle il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato in due anni scolastici.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Il Ministero, tuttavia, era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per provvedere, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto alla nomina dell’ausiliario, la sentenza precisa che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circolare ministeriale n. 75 del 1991, e, per le ulteriori spese di adempimento, all’art. 56.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario è inoltre tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato degli ausiliari del giudice.
Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni, nella misura complessiva di € 800,00 oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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