Ottemperanza al giudicato e astreinte nel silenzio dell’amministrazione scolastica (TAR Calabria n. 567 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, unitamente al perdurante inadempimento dell’amministrazione, integra il presupposto per l’accoglimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è accolta in funzione coercitiva dell’esecuzione. È invece inammissibile la domanda risarcitoria che non riguardi i danni connessi all’impossibilità dell’esecuzione in forma specifica o conseguenti alla violazione o elusione del giudicato, secondo la lettura dell’art. 112, comma 3, c.p.a. offerta dall’Adunanza Plenaria n. 2/2017.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 110/2023 passata in giudicato, l’accertamento del diritto all’immissione in ruolo per una determinata classe di concorso nell’ambito del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015, con decorrenza dal 01.09.2015, e la condanna dell’amministrazione scolastica a emanare gli atti necessari per l’individuazione quale destinatario di una proposta di contratto a tempo indeterminato.

Dopo la notifica della decisione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e altri uffici regionali avevano fornito risposte interlocutorie. In particolare, l’ufficio del Lazio aveva dapprima segnalato l’individuazione, nella fascia B, di un docente con punteggio inferiore a quello del ricorrente, poi aveva opposto l’assenza di una compiuta istruttoria e infine la mancanza di disponibilità di posto. A fronte dell’inerzia, il ricorrente ha proposto l’actio iudicati, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la fissazione dell’astreinte e la condanna al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che perdura la mancata ottemperanza all’ordine di assunzione e immissione in ruolo contenuto nella decisione del giudice del lavoro. È decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e l’inadempimento dell’amministrazione è confermato anche dalla documentazione depositata in esito all’ordinanza istruttoria n. 1492/2024, giudicata non risolutiva.

Su queste premesse l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento. Il Ministero deve attuare la sentenza n. 110/2023 secondo le prescrizioni in essa contenute, entro novanta giorni dalla notifica della presente decisione a cura del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero o suo delegato, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché contenute nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama in proposito la disposizione dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori, e ne afferma l’applicabilità per analogia.

Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale la accoglie e determina la somma in euro 100,00 per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dalla notificazione della sentenza e fino all’eventuale insediamento del commissario.

La domanda di risarcimento del danno, quantificata in misura pari alle retribuzioni non conseguite, è invece inammissibile. L’art. 112, comma 3, c.p.a. consente di proporre dinanzi al giudice dell’ottemperanza la sola azione di ristoro dei danni connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, ovvero conseguenti alla sua violazione o elusione. Come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 2/2017, l’azione di ottemperanza non ammette una qualsiasi domanda risarcitoria. Nel caso in esame tali ipotesi non sono ravvisabili. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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