Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nel riconoscimento della specializzazione estera (Cons. Stato n. 5406 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ricorso per ottemperanza, l’accertata inesecuzione del giudicato amministrativo, non contestata specificamente dall’Amministrazione, impone al giudice di ordinare l’adempimento entro un termine perentorio. Il giudice fissa il termine per l’esecuzione e nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di subdelega, destinato a provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inottemperanza entro un termine successivo. L’ordine di ottemperanza non sostituisce il contenuto del giudicato, ma ne assicura l’attuazione nei limiti dell’effetto conformativo già delineato dalla sentenza ottemperanda. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con ricorso dinanzi al TAR Lazio, gli originari ricorrenti avevano impugnato le note con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva respinto le loro istanze individuali di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna nel corso dell’anno 2019. Il primo giudice aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto collettivamente in assenza dei relativi presupposti.
Con sentenza n. 7656/2023, la Sezione Settima aveva ritenuto l’appello fondato, statuendo che il Ministero dovesse rideterminarsi sulle istanze nei limiti dell’effetto conformativo del giudicato. Passata la sentenza in giudicato nel mese di marzo 2024, i ricorrenti ne hanno dedotto l’inesecuzione e hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di provvedere e la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa risulta che la sentenza ottemperanda, passata in giudicato nel mese di marzo 2024, è rimasta ineseguita. L’Amministrazione non ha controdedotto specificamente alle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente in sede di ricorso.
Su questa base il Consiglio di Stato afferma la fondatezza del ricorso: l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato rieditando il provvedimento in conformità a quanto statuito nella sentenza n. 7656/2023. Il perimetro dell’adempimento resta quello dell’effetto conformativo già tracciato dalla sentenza ottemperanda: riscontrare quali fra i ricorrenti siano titolari di titolo abilitante all’insegnamento in Italia e verificare la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione effettuata all’estero.
Il Collegio ordina pertanto all’Amministrazione di ottemperare entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, con facoltà di subdelega, che provvederà in caso di ulteriore inottemperanza nel termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del primo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1500,00, oltre accessori come per legge. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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