Procura alle liti generica su foglio separato: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2594 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita dal ricorrente al proprio difensore è inammissibile nel processo amministrativo quando, rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso in formato nativo digitale, non rechi in sé gli elementi identificativi della controversia — oggetto, parti e autorità giudiziaria — come richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.. L’ipotesi della procura apposta in calce o a margine dell’atto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, non è configurabile quando la delega provenga da un documento analogico e il ricorso sia un atto nativo digitale, poiché la congiunzione fisica tra i due documenti non garantisce che la parte abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del mandato, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio di genericità non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è rimediabile mediante concessione dell’errore scusabile, atteso che la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, richiedendo la preesistenza o la contestualità della procura rispetto al ricorso, non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un orientamento già esistente al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, sicché la parte creditrice proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. Il Ministero si costituiva per resistere, e il Collegio, in camera di consiglio, rilevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che la mancata presenza del difensore della ricorrente in camera di consiglio imponesse l’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevando che l’assenza delle parti in udienza comporta rinuncia implicita al diritto di contraddittorio, con conseguente esclusione dell’obbligo di avviso qualora la questione d’ufficio emerga prima del passaggio in decisione, secondo l’orientamento di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1305 del 2026.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto la procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato e notificata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, era assolutamente generica: essa indicava esclusivamente il conferimento del mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti, senza specificare il giudice adito né il provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione. Tale carenza contrasta con il requisito della procura speciale imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che richiede l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell’autorità davanti alla quale il ricorso è proposto e di ogni elemento utile all’individuazione della controversia.
Il Collegio ha quindi escluso che la fattispecie potesse rientrare nell’eccezione della procura apposta in calce all’atto, valorizzando la distinzione tra il caso della delega materialmente congiunta al ricorso cartaceo e quello della procura rilasciata su supporto analogico e successivamente allegata, in copia informatica, a un atto nativo digitale. In tale seconda ipotesi, la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che il sottoscrittore abbia avuto contezza del contenuto dell’atto, né offre prova dell’anteriorità del rilascio della delega rispetto alla redazione del ricorso, in linea con la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 che richiede la preesistenza o la coevità della procura rispetto al ricorso.
Quanto alla sanabilità del vizio, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, con la conseguente esclusione del potere di rinnovazione ex artt. 39 cod. proc. amm. e 182 c.p.c.; inoltre, ha negato la concedibilità dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., trattandosi di istituto di stretta interpretazione e non essendo configurabile una obiettiva incertezza normativa, atteso che la pronuncia dell’Adunanza plenaria del 2 ottobre 2025 ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite avuto riguardo alle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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