Termine di 120 giorni per ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 472 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile solo quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e la sua mancata esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegnando un termine per l’adempimento. L’amministrazione che si costituisca solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non contrasta l’accoglimento. In caso di inutile decorso del termine, è legittima la nomina del Commissario ad acta, mentre la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non sussistano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Fermo, con la sentenza n. 66/2024 del 28.03.2024, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con le modalità ivi precisate. Ha inoltre posto a carico della parte resistente le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è stata regolarmente notificata e su di essa si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio. Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’amministrazione e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità del ricorso. Rileva il Tribunale che, tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996: il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna a tal fine il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Nel caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, direttamente o attraverso un funzionario delegato.

Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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