Ottemperanza al giudicato e potere sostitutivo del commissario ad acta (TAR Toscana n. 837 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una pronuncia di condanna al pagamento di somme di denaro e ne ordina l’adempimento, assegnando un termine congruo. Il potere sostitutivo si attiva solo in caso di ulteriore inerzia: il commissario ad acta è nominato con facoltà di delega e opera entro un termine ulteriore, senza diritto a compenso. Il ricorso è ammissibile decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/96, convertito in L. n. 30/97, e l’esecuzione può essere disposta anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2 del medesimo decreto.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze una condanna del Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, oltre alla refusione delle spese di lite e di consulenza. La pronuncia, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione. Il Ministero aveva proposto appello; la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame e liquidava ulteriormente le spese dei gradi di giudizio, ponendo a carico dell’Amministrazione anche il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La sentenza di appello, notificata presso la sede reale, non veniva impugnata e passava in giudicato. Con richiesta via mail la creditrice sollecitava il pagamento, senza esito. Decorso il termine di legge, proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento delle somme e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Il Ministero si costituiva con difese di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.: esistenza di un titolo giudiziale definitivo, formatosi sul giudicato, e inerzia dell’Amministrazione destinataria. La pronuncia di condanna era divenuta inoppugnabile e la richiesta di adempimento era rimasta priva di riscontro.
Ha quindi sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’appello di Firenze e a quella del Tribunale di Firenze da questa confermata, provvedendo al pagamento di tutti gli importi indicati, se e nella misura in cui siano ancora dovuti. La precisazione delimita l’oggetto del comando, senza incidere sull’accertamento del credito.
Il TAR ha ritenuto congruo assegnare al competente ufficio il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’esecuzione può avvenire anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/96, strumento che consente di superare i vincoli di disponibilità di bilancio.
Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, tenuto ad adottare gli atti sostitutivi entro un ulteriore termine di 90 giorni e senza maturare alcun diritto al compenso. La soluzione assicura l’effettività della tutela senza gravare l’Amministrazione di oneri aggiuntivi.
Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero. Il ricorso è stato pertanto accolto nei termini indicati in motivazione, con condanna al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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