Terapia ABA nei LEA senza diritto alle 25 ore standardizzate (TAR Toscana n. 839 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inclusione del metodo ABA tra i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, non attribuisce al paziente un diritto soggettivo all’erogazione del trattamento nella misura standardizzata richiesta. La scelta del trattamento, della durata e dell’intensità oraria appartiene alla discrezionalità tecnica dell’azienda sanitaria, che deve calibrare l’intervento sul singolo caso. Il diniego del metodo ABA è giustificato solo se l’amministrazione eroga altra terapia ugualmente efficace, secondo il principio di uso efficiente delle risorse di cui all’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992. Nel giudizio sul diritto alla prestazione l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi grava sul ricorrente, senza che la consulenza tecnica d’ufficio possa supplire alla carenza probatoria.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di minori con diagnosi di disturbo dello spettro autistico presi in carico dai servizi di neuropsichiatria dell’Azienda USL Toscana Centro, hanno chiesto l’accertamento del diritto a ricevere il trattamento cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA in forma intensiva, per almeno 25 ore settimanali ciascuno, oltre a logopedia e parent training, per almeno 48 mesi, in via diretta o mediante rimborso delle spese sostenute presso strutture private.
Dopo i dinieghi opposti alle istanze di contributo e i rigetti dei ricorsi amministrativi, gli interessati hanno proposto ricorso chiedendo la condanna dell’azienda sanitaria. Con motivi aggiunti hanno impugnato la DGRT n. 1481/2023, le connesse procedure aziendali e le linee guida dell’ISS del 2023. In corso di giudizio la Regione ha adottato la DGR n. 575/2024, recante un regime transitorio per l’erogazione delle terapie ABA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La domanda di condanna dell’azienda sanitaria al riconoscimento di uno specifico trattamento rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 1781/2022 e da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7/2016. L’omissione provvedimentale della pubblica amministrazione sanitaria è impugnabile quale provvedimento negativo.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 subordina l’erogazione alla presenza di evidenze scientifiche di significativo beneficio; la legge n. 134/2015 affida all’ISS l’aggiornamento delle linee guida e prevede l’inserimento nei LEA delle prestazioni di cura e trattamento individualizzato. Le linee guida ISS del 2023, pur ridimensionando il ruolo del metodo, continuano a raccomandare gli interventi basati sull’ABA, riconoscendone l’efficacia. Il metodo resta dunque nei LEA.
Il passaggio centrale riguarda l’ampiezza del diritto. La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato n. 2129/2022, Cons. Stato n. 8708/2023, TAR Lazio n. 12259/2023, TAR Lombardia n. 365/2024 — esclude che la sussunzione nei LEA comporti il riconoscimento automatico del trattamento nella misura indicata dal privato. La scelta terapeutica implica valutazioni tecnico-discrezionali e caso-specifiche, rimesse alle strutture sanitarie e non alla libera scelta delle famiglie.
Ne deriva l’infondatezza delle censure avverso la DGRT n. 1481/2023. La delibera non preclude il finanziamento delle terapie ABA, che restano erogabili previo esame della commissione aziendale e richiesta dello specialista del servizio sanitario. La domanda principale di accertamento del diritto a una misura standardizzata è respinta anche sul piano probatorio: i ricorrenti non hanno impugnato in modo compiuto i piani terapeutici individuali, non hanno prodotto valutazioni cliniche qualificate e non hanno offerto prova dei miglioramenti imputabili al metodo.
Il Collegio esclude il ricorso a verificazione o consulenza tecnica d’ufficio: nel giudizio su diritti soggettivi l’onere della prova resta a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 63 e 64 c.p.a., senza che il metodo acquisitivo possa surrogare l’onere di allegazione. Le domande subordinate sono invece dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la DGR n. 575/2024 apprestato un canale procedurale per la presa in carico. La richiesta di rimborso formulata nella memoria di replica è inammissibile perché nuova. Spese compensate.
Nota della Redazione
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