Silenzio della Prefettura sull’accoglienza e danno da ritardo senza prova del bene (TAR Puglia n. 18 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l’interesse alla pronuncia dichiarativa dell’illegittimità dell’inerzia costituisce condizione dell’azione e deve persistere fino al momento della decisione. L’adozione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza, anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo, interrompe l’inerzia e rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se intervenuto nelle more del giudizio. Il danno da ritardo non è risarcibile in difetto di prova della spettanza del bene della vita: il riferimento al danno ingiusto contenuto nell’art. 2-bis della legge n. 241/1990 e nell’art. 30, comma 2, cod. proc. amm. impone un giudizio prognostico sulla fondatezza della pretesa. La domanda risarcitoria va ricondotta all’art. 2043 cod. civ., con onere probatorio integrale a carico del privato.
Il Fatto
Diciassette cittadini extracomunitari, richiedenti asilo in condizioni di indigenza e in prevalenza provenienti dall’Afghanistan, avevano presentato alla Prefettura di Taranto istanze di collocazione in strutture di accoglienza, poi reiterate e seguite da diffida del difensore. Non ottenendo riscontro, hanno adito il TAR con ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere, con richiesta di collocamento nei centri, nomina di commissario ad acta e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In corso di causa la Prefettura ha fornito riscontri scritti individuali, rappresentando la saturazione dei posti disponibili nei CAS provinciali e il criterio dell’ordine cronologico delle istanze. L’istanza cautelare è stata respinta dalla Sezione e l’appello è stato rigettato dal Consiglio di Stato. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha negato l’ammissione per manifesta infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue due domande. Quella di accertamento del silenzio è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Il giudizio sull’inerzia ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo e la condanna ex art. 117 cod. proc. amm. presuppone che l’inerzia perduri al momento della pronuncia. L’emanazione di un provvedimento esplicito, anche non satisfattivo, interrompe l’inerzia e fa venir meno l’interesse.
Il principio è ricavato da un indirizzo consolidato richiamato dal TAR, che cita Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2660 del 2018 e altri precedenti conformi. La relativa declaratoria prescinde dall’indagine sulla legittimità del provvedimento sopravvenuto, restando esperibile l’impugnazione autonoma o la conversione del ricorso ex art. 117, comma 5, cod. proc. amm. Nel caso concreto la Prefettura ha riscontrato le istanze con note individuali allegate alla nota protocollata del 27 gennaio 2023.
Quanto alla domanda ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm. e a quella risarcitoria, il Collegio le respinge per infondatezza. Il risarcimento del danno da inerzia equivale al ristoro del ritardo nel provvedere e postula la dimostrazione della spettanza del bene della vita o la ragionevole probabilità di accoglimento dell’istanza. Il richiamo è a Consiglio di Stato, Sezione II, n. 4861 del 2021 e Sezione III, n. 6755 del 2020.
Nella specie l’amministrazione ha concluso il procedimento con provvedimenti negativi per assenza di posti, non impugnati e divenuti inoppugnabili. L’accertamento negativo ivi contenuto rende insussistente la spettanza del bene della vita e quindi il carattere ingiusto del pregiudizio. Il TAR richiama l’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, che assicurava l’accoglienza nei limiti dei posti disponibili nel sistema, distinguendo la prima accoglienza dagli artt. 9 e 11 e la seconda accoglienza.
Il Collegio esclude che rilevi la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018 sul danno da mero ritardo, ove si tratti di soggetto non imprenditoriale. Ribadisce l’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. su danno, ingiustizia, nesso causale e colpa. Rigetta infine il reclamo avverso i decreti di diniego del patrocinio ex art. 126 d.P.R. n. 115/2002 e compensa integralmente le spese.
Nota della Redazione
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