Ottemperanza al giudicato: la conclusione del concorso è condizione dell’adempimento (Cons. Stato n. 5312 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che impone all’amministrazione di rinnovare la procedura di gara per l’assegnazione di licenze taxi si adempie con la conclusione del procedimento e con l’assegnazione delle licenze, non con la mera adozione degli indirizzi o con la pubblicazione del bando. L’inerzia nella definizione della procedura integra elusione del giudicato. È pertanto nulla, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, la deliberazione che dispone il rilascio di licenze temporanee in favore dei medesimi soggetti già destinatari delle licenze annullate; nulle in via derivata sono le licenze così rilasciate. Il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. dal termine di scadenza delle domande fino all’effettiva esecuzione. Va respinta la domanda di risarcimento del lucro cessante quando l’assegnazione della licenza al ricorrente è ancora incerta.
Il Fatto
Il contenzioso trae origine dall’annullamento, disposto dal TAR Veneto n. 1748 del 2007 e confermato da Cons. Stato n. 6397 del 2009, del bando e della graduatoria per l’assegnazione di dodici licenze taxi da piazza nell’area urbana di Mestre. Il Comune, dopo aver ritirato le licenze, adottò un’interpretazione autentica del regolamento comunale e sanò le posizioni, rilasciando nuovamente le licenze.
Con Cons. Stato n. 3051 del 2020 fu dichiarata la nullità di quella deliberazione e delle licenze, con ordine di rinnovare la gara o di non assegnare le licenze con atto motivato, e con condanna a una penalità di mora. Il ricorrente ha quindi dedotto il perdurante inadempimento: pubblicazione del bando solo nel 2022 e mancata conclusione del procedimento, con rilascio di licenze temporanee ai precedenti assegnatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda come ipotesi di inottemperanza agli obblighi conformativi del giudicato. Il ritardo emerge con evidenza: il bando è stato pubblicato circa due anni dopo la sentenza di ottemperanza e, scaduto il termine per le domande, il procedimento non ha avuto alcun impulso, tanto che la nomina della commissione giudicatrice è intervenuta solo il 13 febbraio 2025, dopo la notificazione del ricorso.
Il punto giuridico centrale è la delimitazione dell’obbligo di conformazione. La Corte esclude che la deliberazione di indirizzi o la stessa pubblicazione del bando integrino adempimento: il giudicato impone la conclusione del procedimento e l’assegnazione delle dodici licenze. L’indizione della gara è passaggio strumentale, non risultato utile.
Su questa premessa si fonda la declaratoria di nullità. La delibera di Giunta, nella parte in cui prevede il rilascio di dodici licenze temporanee ai medesimi soggetti già assegnatari nel 2010, è nulla per elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990; per le medesime ragioni sono nulle in via derivata le licenze rilasciate. Il rilascio provvisorio, nelle more della gara, riproduce l’assetto annullato e svuota la portata della decisione.
La Corte nomina quindi il commissario ad acta nel Prefetto di Venezia o suo delegato, con il compito di verificare lo stato del procedimento e portarlo a termine entro sessanta giorni, eventualmente avvalendosi della commissione già nominata, con compenso a carico del Comune. Ribadisce la penalità di mora di euro 50,00 al giorno, precisando che, dedotto l’importo già corrisposto, la penalità decorre dal 13 luglio 2022, scadenza del termine per le offerte, fino all’effettiva assegnazione.
Respinge invece la domanda di risarcimento del lucro cessante: l’assegnazione della licenza al ricorrente è ancora incerta, sicché difetta il presupposto per liquidare i mancati utili. Le spese seguono la soccombenza del Comune; la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti completa il quadro dei rimedi.
Nota della Redazione
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