Questione a risposta multipla ambigua e inoppugnabilità del provvedimento (Cons. Stato n. 5316 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione di un quesito a risposta multipla di una prova concorsuale, l’inoppugnabilità non costituisce carattere proprio del provvedimento amministrativo in quanto tale. Il provvedimento non nasce inoppugnabile, ma lo diviene solo quando non venga impugnato con i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento entro il termine di decadenza stabilito dalla legge. Ne consegue che è corretta la risposta che indica come carattere del provvedimento la sola unilateralità. L’amministrazione è tenuta a rivalutare la posizione del candidato e ad attribuirgli il punteggio per la risposta esatta, con annullamento degli atti impugnati nei limiti del suo interesse.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito nel dicembre 2021 per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli di alcune amministrazioni statali. Impugnava davanti al TAR Lazio la prima graduatoria finale di merito, pubblicata il 24 febbraio 2023, e quella rettificata, pubblicata il 19 aprile 2023.

Tra i motivi, lamentava l’illegittimità di alcuni quesiti della prova scritta, tra cui il quesito n. 1, ritenuto ambiguo e mal formulato. Il TAR, con la sentenza n. 1964 del 1° febbraio 2024, accoglieva in parte il ricorso in relazione al quesito situazionale n. 36, ma lo respingeva quanto al quesito n. 1 e alla mancata attribuzione del punteggio per la laurea magistrale non dichiarata nella domanda. Il candidato proponeva appello avverso tale statuizione, prestando acquiescenza alle altre.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si concentra sulla formulazione del quesito n. 1, dedicato alle caratteristiche dell’atto amministrativo. La domanda indicava come possibili risposte “entrambi”, “unilateralità”, “nessuno” e considerava corretta solo la prima, comprensiva dell’inoppugnabilità. Il candidato aveva risposto indicando la sola unilateralità.

Il Consiglio di Stato richiama il proprio precedente conforme (Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2024 n. 4183), reso sul medesimo quesito. Da esso si ricava che il provvedimento amministrativo, come tale, non nasce inoppugnabile: lo diviene soltanto ove non venga impugnato con uno dei mezzi di tutela previsti dall’ordinamento entro il termine di decadenza fissato dalla legge.

Su questa base, la Sezione ritiene corretta la risposta data dall’appellante, che ha individuato nell’unilateralità, e non nell’inoppugnabilità, il carattere proprio del provvedimento. Il quesito, pertanto, era formulato in modo da indurre in errore il candidato e la risposta da lui fornita andava considerata esatta, con attribuzione del relativo punteggio.

L’appello è dunque accolto. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è accolto anche con riguardo alla censura di erroneità del quesito n. 1, con annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse dell’appellante e obbligo per l’amministrazione di rivalutare la sua posizione attribuendo il punteggio corretto. La particolarità della controversia e l’esito complessivo giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *