Danno da ritardo e non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria (Cons. Stato n. 5313 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da ritardo, regolato dall’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990, non opera alcun ristoro automatico collegato alla mera violazione del termine procedimentale. Grava sul privato l’onere di provare il ritardo, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo dell’amministrazione, il danno evento e il danno conseguenza, nonché il nesso di causalità tra la condotta omissiva e le voci di pregiudizio rivendicate. Il principio di non contestazione opera esclusivamente sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non sulle fattispecie giuridiche a carattere valutativo, che restano soggette al thema probandum ex art. 2697 cod. civ. e al libero apprezzamento del giudice.

Il Fatto

I ricorrenti avevano chiesto al TAR Lazio il risarcimento del danno conseguente al mancato adeguamento delle amministrazioni alla sentenza del Consiglio di Stato n. 473 del 2016, che aveva annullato i dinieghi opposti alla loro domanda di permesso di costruire ex legge regionale n. 21/2009 (piano casa). La domanda riguardava, in particolare, il ritardo nel rilascio dei titoli edilizi dopo il giudicato di annullamento.

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 637/2021, aveva dichiarato inammissibile la domanda per superamento del termine di art. 30, comma 3, cod. proc. amm., computato dalla pubblicazione della sentenza del 2016. I soccombenti hanno proposto appello, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla conclusione del giudizio di ottemperanza, definito nel 2020 con declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato qualifica la domanda come danno da ritardo e non come danno da provvedimento illegittimo. Gli appellanti non imputano infatti all’amministrazione di avere adottato atti poi annullati, ma di non essersi tempestivamente uniformata al giudicato, ritardando il rilascio dei titoli richiesti. Trova quindi applicazione l’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990.

Sul piano della decorrenza, la Corte riconosce in parte fondata la censura: il primo giudice ha errato nel far coincidere il termine di art. 30, comma 3, cod. proc. amm. con la pubblicazione della sentenza di annullamento, dovendosi semmai guardare alla scadenza del termine per provvedere in sede di riedizione del potere.

Tale rilievo, tuttavia, non è dirimente, perché la domanda è infondata nel merito. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018, la Corte ribadisce che il privato deve provare il ritardo, l’elemento soggettivo, il rapporto di causalità e le scelte negoziali pregiudizievoli. Nel caso concreto difettano tutti gli elementi: la prova della condotta oggettivamente scorretta e imputabile a titolo di colpa o dolo, la prova rigorosa del danno evento e del danno conseguenza, e soprattutto il nesso di causalità.

La difesa del Comune ha documentato che, ancora nel febbraio 2021, i privati non avevano corrisposto la documentazione necessaria né il contributo di costruzione per il rilascio del titolo edilizio. L’affermazione, documentata, è rimasta incontestata. Per pacifica giurisprudenza, richiamata anche in Cons. Stato n. 4487/2025, il principio di non contestazione opera sui fatti e non sulle fattispecie giuridiche a carattere valutativo, che devono essere ricondotte al thema probandum ex art. 2697 cod. civ.

È quindi incontestato che, a fronte di una richiesta risarcitoria ancorata all’inerzia asseritamente tenuta dal 2013 al 2018, nel 2021 mancava ancora un adempimento essenziale della parte appellante. Il ritardo non è pertanto imputabile all’amministrazione sul piano causale e la fattispecie di responsabilità difetta dell’elemento soggettivo della colpa. Il ricorso di primo grado va respinto e la sentenza riformata, con condanna degli appellanti alla metà delle spese del doppio grado e compensazione della restante metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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