Scatti ex art 6-bis computabili nell’indennità di buonuscita delle forze di polizia (TAR Trentino-Alto Adige n. 176 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti biennali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 vanno inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del personale appartenente alle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno fissato dalla norma non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria è escluso sulle prestazioni dovute dagli enti previdenziali obbligatori.

Il Fatto

I ricorrenti, già dipendenti di amministrazioni statali e appartenenti alle forze di polizia, sono cessati dal servizio a domanda avendo maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio, ha omesso di computare i sei scatti biennali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.

Dopo diffide rimaste senza esito, i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito il difetto di previa domanda amministrativa, la disomogeneità delle posizioni soggettive e il superamento del termine del 30 giugno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria competenza per territorio richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, quando la potestà pubblicistica spiega effetti diretti solo nell’ambito di un determinato Tribunale, il criterio della sede dell’autorità cede il passo a quello dell’efficacia spaziale. Poiché gli effetti della decisione si riferiscono a soggetti residenti in provincia di Bolzano, la competenza spetta al Tribunale adito.

Sul piano processuale, il TAR respinge l’eccezione di mancata domanda amministrativa: lo stato di incertezza oggettiva sul diritto vantato è dimostrato dalla natura seriale del contenzioso e dall’immutata condotta dell’Istituto. Il ricorso collettivo è poi ammissibile, poiché in materia di diritti soggettivi operano le regole del processo sui diritti e non i limiti del giudizio impugnatorio.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’ambito soggettivo della norma: l’art. 6-bis richiama una nozione ampia di forze di polizia, comprensiva degli appartenenti all’ordinamento civile e militare, senza distinzioni. L’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare ha portata solo rafforzativa e conferma la perdurante vigenza del regime.

Quanto al termine del 30 giugno, si esclude ogni conseguenza decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo e non condiziona l’attribuzione dei sei scatti. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. Il beneficio trova fondamento in una disposizione successiva all’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, con effetto integrativo.

Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento del diritto alla rideterminazione dell’indennità. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza rivalutazione monetaria, in virtù del divieto di cumulo. Le spese sono compensate in ragione dell’orientamento giurisprudenziale non univoco.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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