Ottemperanza e giudicato amministrativo conversione del rito dopo riesercizio del potere (TAR Molise n. 395 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica l’esatto adempimento del giudicato interpretandone il contenuto sulla base della sequenza petutum, causa petendi, motivi e decisum. La violazione del giudicato è configurabile solo quando l’amministrazione, nel rinnovare il potere, contrasta con un obbligo puntuale e vincolato desumibile dalla sentenza, ovvero agisce con manifesto sviamento per aggirarne le prescrizioni, integrando l’elusione del giudicato. Se invece la pronuncia di annullamento lascia margini di discrezionalità e l’amministrazione esterna nuovi e diversi motivi negativi, gli atti successivi sono soggetti all’ordinario regime di impugnazione. In tal caso il giudice dell’ottemperanza respinge l’azione di nullità e dispone la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., per la trattazione della domanda di annullamento nelle forme ordinarie.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito addetto alla conduzione di automezzi, ha prestato servizio in diverse missioni all’estero, in Albania, Kosovo, Afghanistan e Libano. Sottoposto a tiroidectomia totale per adenoma microfollicolare, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio e il conseguente equo indennizzo.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio e il Ministero della Difesa avevano escluso il nesso con il servizio. Il TAR Molise, con la sentenza n. 148 dell’8 maggio 2023, aveva annullato il decreto e il parere presupposto per difetto di istruttoria e di motivazione, salvando gli ulteriori provvedimenti da assumere previa nuova e accurata istruttoria. L’amministrazione ha reso un nuovo parere negativo e adottato un nuovo decreto, nuovamente impugnati con ricorso per ottemperanza, con domanda subordinata di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudizio di ottemperanza richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. VII, n. 3309 del 2024: la verifica dell’esatto adempimento comporta un’attività di interpretazione del giudicato, da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza petutum, causa petendi, motivi e decisum.
La distinzione decisiva è tra obblighi puntuali e spazi di discrezionalità. Solo nel primo caso l’adozione di provvedimenti contrastanti integra la violazione o l’elusione del giudicato, rilevante in ottemperanza; nel secondo, i vizi dedotti attengono allo spazio valutativo rimesso all’amministrazione e sono cognoscibili in sede impugnatoria. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 4594 del 2020 e Cons. Stato, A.P., n. 2 del 2013 sulla conversione del rito.
Applicando tali principi, il TAR osserva che la sentenza n. 148/2023 aveva ordinato una rinnovazione valutativa con approfondimento istruttorio, senza imporre un esito vincolato. Il nuovo parere del Comitato del 19.03.2024 dà conto dell’istruttoria svolta sulle condizioni dei teatri operativi e sull’eventuale esposizione a uranio impoverito, ed esprime parere negativo. Il Ministero si è poi conformato a tale esito con il decreto del 7 maggio 2024.
Le modalità estrinseche del riesercizio risultano pertanto coerenti con le indicazioni del giudicato. Il Tribunale esclude profili di violazione o di manifesta elusione, riservando lo scrutinio dei profili più specifici alla sede di merito della domanda di annullamento. Respinge quindi l’azione di ottemperanza e dispone la conversione del rito, fissando per la prosecuzione l’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025.
Nota della Redazione
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