Ottemperanza al giudicato del Giudice di Pace e debito fuori bilancio (TAR Sicilia n. 572 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta che il ricorrente abbia provato il fatto costitutivo del diritto azionato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., incombe sull’amministrazione intimata, per il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare l’estinzione del diritto per effetto dell’integrale adempimento del giudicato. L’avvio del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, intervenuto dopo la notifica del ricorso e non concluso con il pagamento, non integra prova dell’adempimento e non esime l’ente dall’esecuzione del titolo. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’ottemperanza nel termine fissato e nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Una società ricorrente ottiene dal Giudice di Pace di Catania una sentenza che riconosce il suo diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale e condanna il Comune al pagamento di € 3.300,00, oltre IVA, interessi e spese. La sentenza viene notificata e passa in giudicato.
Il Comune non esegue spontaneamente. La società propone allora ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta, la condanna alle spese e una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. per ogni ulteriore ritardo. Il Comune si costituisce e rappresenta di aver avviato, dopo la notifica del ricorso, la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa della società si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e non consta l’esatto e integrale adempimento da parte del Comune.
Il nucleo argomentativo è di natura probatoria. Il Collegio applica l’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito prova del fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza; incombeva quindi sul Comune l’onere di dimostrare l’estinzione del diritto per integrale adempimento.
L’ente non assolve a tale onere. Ha solo rappresentato di aver avviato il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio, peraltro dopo la notifica del ricorso, senza provarne la conclusione né il pagamento del dovuto. L’avvio della procedura contabile non equivale a esecuzione del giudicato.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Comune di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Acireale, con facoltà di delega a funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Il Collegio non fissa invece, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La decisione da eseguire ha già riconosciuto gli interessi fino all’effettivo soddisfo; rileva inoltre l’impegno assunto dal Comune al pagamento in tempi brevi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge, tenuto conto della natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.