Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta nella P.A. (TAR Sicilia n. 573 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo e notificato in forma esecutiva, costituisce titolo idoneo a fondare il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione che non contesti il titolo, non si opponga alle richieste della parte e non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento va condannata a conformarsi integralmente al giudicato nel termine stabilito. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo nomina fin d’ora il commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva agli adempimenti esecutivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della natura seriale della controversia.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 250/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro, non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. pen. Il titolo aveva ingiunto al Ministero dell’Istruzione il pagamento di € 500,00 per la fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi.

Il decreto era stato notificato in forma esecutiva secondo il novellato art. 475 cod. proc. civ. in data 05.10.2023. L’amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma e non ha contestato il titolo né le pretese della ricorrente. La questione arriva davanti al giudice amministrativo per l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo di pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso e l’esistenza del titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo, non opposto e dichiarato esecutivo, risulta notificato e tuttora non ottemperato dall’amministrazione resistente.

La resistente non ha contestato il titolo prodotto, non ha contestato le richieste della parte ricorrente e non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il quadro probatorio, pertanto, è rimasto incontestato.

Da tali premesse il Tribunale ha fatto discendere l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, con pagamento delle somme dovute in base al titolo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà in via sostitutiva, su istanza della parte interessata, in un ulteriore termine di novanta giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto della natura seriale della controversia. Il compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, secondo il richiamato orientamento di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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