Ottemperanza al giudicato: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Toscana n. 42 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Tribunale amministrativo regionale, accertata l’inosservanza del giudicato, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali: in virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato per tale voce. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora pari agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta per gli anni scolastici indicati. La sentenza, pubblicata nel 2023, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del titolo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti non risulta alcuna esecuzione del titolo giudiziale. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto: sussistono i presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, essendo decorso il termine dilatorio dalla notifica del titolo.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici contemplati nel titolo, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza civile, con esclusione della rivalutazione.

L’ordine non si estende alla voce delle spese legali. Il Collegio richiama il principio secondo cui il provvedimento di distrazione instaura tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo: il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, come affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e da TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.

Per l’ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e della non elevata complessità della causa, e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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