Esecuzione del giudicato Pinto e rivalutazione del debito di valuta in ottemperanza (TAR Puglia n. 124 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo al giudicato; ove non opposto e non impugnato nei termini, esso costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza. Sussiste pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto, con condanna al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. In presenza di un debito di valuta, quale l’indennizzo ex lege Pinto, la rivalutazione non è dovuta automaticamente: essa può essere accordata solo se la parte provi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi. Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta non ha diritto a compenso specifico, in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, accogliendo il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme precisate in atti, oltre le spese del procedimento con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva ritualmente notificato all’Amministrazione, che non vi dava esecuzione né proponeva ricorso per Cassazione.
La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto divenuto definitivo. Costituitosi il Ministero, la causa è stata discussa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso: il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
Nel merito il Tribunale rileva che la parte ricorrente ha ottemperato all’onere dichiarativo previsto dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestando la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7.
Va quindi sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La Corte esclude invece la rivalutazione. Trattandosi di un debito di valuta, come nella fattispecie di indennizzo ex lege Pinto, la rivalutazione può essere accordata solo ove sia provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi: prova che la parte ricorrente non ha fornito. Sul punto il Collegio richiama T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 6163 del 2018 e T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2545 del 2022.
Per l’adempimento è fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È nominato commissario ad acta il Dirigente che verrà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Al commissario non è dovuto compenso specifico, in base all’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio.
Nota della Redazione
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