Ottemperanza al giudicato e Carta docente obbligo di esecuzione integrale (TAR Marche n. 29 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando, dopo la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione della domanda, sia decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. In presenza di un giudicato non eseguito e dell’assenza di effettive ragioni di diritto contrarie alla pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte. A tal fine assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. L’inadempimento non controverso al momento della domanda giustifica la condanna alle spese, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza n. 183 del 17.4.2024, il riconoscimento del diritto all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, da fruire con le modalità previste per i docenti di ruolo.

La sentenza, notificata in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 ottobre 2024. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. La domanda è ammissibile perché, tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il dato è verificato alla luce della disciplina generale sull’esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’Amministrazione resistente non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Le difficoltà organizzative derivanti dal numero dei contenziosi e la dedotta assenza di diffida non costituiscono argomenti idonei a paralizzare il giudicato.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento nell’importo di euro 600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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