Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Marche n. 27 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale non eseguito e la sua proposizione è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento e non opposte dalla parte pubblica effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dal creditore. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna dell’amministrazione all’erogazione della prestazione e al pagamento delle spese.

La sentenza, notificata in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, non era stata eseguita. Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 18 ottobre 2024, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione si è costituita eccependo difficoltà organizzative legate al numero dei contenziosi e rappresentando di aver già corrisposto le competenze spettanti ai difensori del giudizio civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, condizione cui la norma subordina l’esperibilità del rimedio ottemperanziale.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la parte pubblica non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa: le difficoltà organizzative addotte e il pagamento delle sole competenze difensive non integrano un’aduzione idonea a paralizzare il diritto accertato.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, con ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.

È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: non sono emersi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, sicché la sola nomina del commissario è stata reputata sufficiente in funzione acceleratoria.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, liquidato in euro 600,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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