Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio per l’accesso alla funzione (TAR Trentino-Alto Adige n. 137 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego in provincia di Bolzano l’indennità di bilinguismo va parametrata al grado dell’attestato linguistico corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione, secondo il principio di corrispondenza tra requisito culturale e livello di conoscenza delle due lingue fissato dall’art. 4 del d.P.R. n. 752/1976. L’indennità ha natura dinamica: varia in ragione delle modifiche dei requisiti di accesso intervenute nel corso della carriera e dell’eventuale acquisizione di attestati superiori. Quando l’attestato posseduto è superiore a quello richiesto per l’accesso, l’indennità si calcola con riferimento all’attestato corrispondente al titolo di studio d’accesso, e non a quello effettivamente posseduto. La novella del 2017 all’art. 6 del d.P.R. n. 335/1982, che ha innalzato il titolo di studio per la nomina ad agente di Polizia di Stato, produce l’effetto di elevare il parametro dell’indennità al livello B2 del QCER. Una diversa lettura contrasterebbe con il principio di uguaglianza, premiando la mera circostanza accidentale dell’epoca di assunzione.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano, è in possesso del patentino linguistico di livello superiore (ex “A”, corrispondente al livello C1 del QCER). Percepiva tuttavia l’indennità di bilinguismo parametrata al patentino “C” (B1), pari a 151,97 euro mensili.

Con pec ha chiesto all’Amministrazione il riconoscimento dell’indennità corrispondente al patentino “B” (B2), pari a 189,94 euro, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017. Non avendo ricevuto risposta, ha adito il TRGA in giurisdizione esclusiva, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento delle differenze, oltre accessori. L’Amministrazione si è costituita eccependo la prescrizione quinquennale, in subordine decennale, delle pretese economiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla modifica apportata all’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 335/1982 a opera dell’art. 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95/2017, in vigore dal 7.7.2017, che ha innalzato il titolo di studio per la nomina ad agente dalla scuola media inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Poiché il parametro dell’indennità segue il titolo richiesto per l’accesso, il livello preteso per la funzione ricoperta diventa il B2 del QCER (ex patentino “B”).

Il Tribunale richiama il proprio consolidato orientamento, espresso dalle sentenze n. 269/2019 e n. 325/2021, nonché dal precedente specifico n. 56/2024, e ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976 prescrive la conoscenza delle lingue italiana e tedesca adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio; il successivo art. 4 collega gli attestati ai titoli di studio e ai livelli del QCER. Il comma 6 della stessa disposizione, in tema di passaggio a funzioni superiori, conferma la necessità della corrispondenza tra titolo e livello linguistico.

Quanto al computo, i commi quarto e quinto dell’art. 4 distinguono due ipotesi. Se l’attestato posseduto è inferiore a quello richiesto, l’indennità si determina in base al grado posseduto; se è superiore, come nel caso in esame, si calcola con riferimento all’attestato corrispondente al titolo di studio d’accesso. La ricorrente, titolare del superiore ex “A”, ha dunque diritto al parametro B2.

Il Collegio sottolinea la natura incentivante e dinamica dell’indennità, svincolata dai requisiti esistenti al momento dell’assunzione. Il fondamento è nel principio costituzionale di uguaglianza: non è tollerabile che due dipendenti con identica conoscenza linguistica e medesima funzione ricevano trattamenti diversi per la sola epoca di accesso. Su questa base il ricorso è accolto, con accertamento del diritto all’indennità B2 dal 7.7.2017.

Quanto alle somme, la pretesa è circoscritta al quinquennio antecedente alla pec con effetto interruttivo della prescrizione, sempre che nel periodo la ricorrente abbia prestato servizio in Alto Adige. La differenza mensile è quantificata in 37,97 euro lordi, oltre accessori ai sensi dell’art. 429 c.p.c. e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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