Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5359 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione statale all’obbligo di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina la puntuale e integrale esecuzione del dispositivo, ponendo in essere ogni provvedimento e adempimento necessario. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’ente inadempiente, con facoltà di delega e a spese dello stesso. La scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 costituisce presupposto per l’esperimento del rimedio. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute solo le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle di precetto o delle procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei rapporti a termine con l’Amministrazione e alla corresponsione delle relative differenze retributive.
L’interessata ha dedotto la persistente inesecuzione della pronuncia, nonostante la notifica in forma esecutiva, e ha documentato il passaggio in giudicato con apposita certificazione del Tribunale. Ha chiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile, senza contestare le circostanze dedotte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’Amministrazione. Ha rilevato, in particolare, l’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 riconosce alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Su questa base ha ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 112 e segg. c.p.a. e ha accolto la domanda, ordinando al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della sentenza azionata.
Il Tribunale ha poi regolato l’ipotesi di ulteriore inottemperanza: decorso inutilmente il termine, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura della ricorrente, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Prefetto di Roma con facoltà di delega. Il commissario compirà tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Quanto alle spese successive al decreto azionato, il Collegio ha precisato che in sede di ottemperanza è riconoscibile l’obbligo di corrispondere, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio. Non sono dovute, invece, le spese di precetto né quelle delle procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Tali voci vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite.
Infine, secondo la regola della soccombenza, le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, con liquidazione del compenso del commissario ad acta e condanna al pagamento delle spese in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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