Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4323 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ne dispone l’esecuzione entro un termine certo. Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra il presupposto per l’azione di ottemperanza. L’amministrazione è tenuta a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo al ricorrente quanto accertato dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento il collegio nomina commissario ad acta, anche affidando l’incarico a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. Il commissario può ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente agisce dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 494 del 2024, con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto a fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, legge n. 213/2023 e ha condannato il Ministero a riconoscerle la quota dei contributi previdenziali trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile.

La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti: la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 14 novembre 2024, è passata in giudicato ed è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Su questa base il ricorso è dichiarato fondato e accolto. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente la quota contributiva trattenuta durante l’anno 2024, nei limiti individuati dal giudice del lavoro.

Per il caso di inottemperanza alla scadenza del termine, il collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi. All’organo ausiliario è assegnato il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario eseguirà la sentenza anche mediante il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente.

Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario. Sulle spese il TAR applica il principio della soccombenza, liquidando l’importo indicato nel dispositivo in considerazione del limitato impegno richiesto su un’unica questione, con distrazione in favore dei difensori antistatari, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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