Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 1099 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché, decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, l’amministrazione non abbia eseguito il giudicato e non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Accertato l’inadempimento, il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna un termine per l’adempimento. Alla scadenza inutile del termine nomina commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede adottando ogni atto necessario, anche di carattere contabile e organizzativo, all’assolvimento del mandato. La soccombenza sull’inottemperanza non contestata giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro del Tribunale di Macerata, con sentenza, aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, ponendo a carico della parte resistente le spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Sulla sentenza, notificata e non impugnata, si era formato il giudicato, attestato dalla cancelleria. La ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha eseguito il titolo e propone ricorso per ottemperanza chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Ritiene che essa sussista, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La verifica del termine segna il passaggio dalla fase di esecuzione spontanea a quella dell’esecuzione giurisdizionale.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. Il Collegio rileva che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’assenza di contestazione sostanziale consolida l’accertamento dell’inadempimento.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna all’ente il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione. Egli provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, tenuto conto di quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il dispositivo liquida ottocento euro per compensi, oltre accessori, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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